In Primo Piano
Scadenze fiscali
01 Apr 2024 (6)
1) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
2) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
3) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
4) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
5) Presentazione modello EAS
6) Erogazioni liberali per la realizzazione di "progetti culturali": Comunicazione del MIBAC dell'elenco nominativo dei soggetti che hanno effettuato le elargizioni in denaro e del relativo ammontare
09 Apr 2024 (2)
1) Esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché agenzie di viaggio e turismo che effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva: Comunicazione analitica delle operazioni in contanti legate al turismo
2) Enti del terzo settore, Onlus, associazioni sportive dilettantistiche: presentazione istanza di ammissione al beneficio del cinque per mille
14 Apr 2024 (2)
1) Soggetti IVA: adempimenti contabili
2) ASD, Pro-loco e altre associazioni: adempimenti contabili
15 Apr 2024 (44)
1) Versamento imposta sugli intrattenimenti
2) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
3) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
4) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
5) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
6) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
7) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
23) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
24) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
25) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
26) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
27) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
31) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
32) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo
34) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
35) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
36) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
37) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento saldo IVA 2023
38) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
39) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
40) Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
41) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
42) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
43) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
44) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
21 Apr 2024 (2)
1) Regime speciale IVA MOSS: Trasmissione telematica della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta.
2) Esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché agenzie di viaggio e turismo che non effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva: Comunicazione analitica delle operazioni in contanti legate al turismo
29 Apr 2024 (1)
1) Regime speciale IVA OSS: Trasmissione telematica della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta.
Rassegna Stampa
Bonus edilizi, le truffe dei furbetti salite a 15 miliardi
Ieri, in Senato, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini ha detto che il conto delle truffe legato ai bonus edilizi è salito a 15 miliardi di euro. Di questi, 8,6 miliardi sono stati oggetto di sequestro conservativo e 6,3 sospesi e scartati dalla piattaforma di cessione dei crediti. Per recuperare i crediti oggetto di frodi e truffe un ruolo importante possono avere gli enti locali nel verificare i lavori svolti. Ricordiamo che le somme recuperate attraverso le segnalazioni dei Comuni vanno per il 30% agli stessi enti locali. Serve, tuttavia, una norma per rendere più efficaci i controlli, non solo sui crediti oggetto di cessione, ma anche su quelli portati in detrazione. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Stop ai bonus edilizi erogati in automatico Truffe a 15 miliardi’ e ‘I Comuni casa per casa nei cantieri del superbonus’ – pag. 9 e Italia Oggi: ‘Bonus edilizi, 15 mld di truffe’ – pag. 33)
Sangalli: la crescita? Serve tagliare l’Irpef e ridurre il cuneo fiscale
Per il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli la crescita è troppo lenta in Italia. Le stime del Def, pari all’1%, sono prossime a quelle dell’associazione che si assestano allo 0,9%. Le indicazioni congiunturali – aggiunge – non aiutano a tracciare un percorso di ripresa. Ma segnali favorevoli non mancano visto che nell’area euro l’inflazione è sotto la media e il mercato del lavoro mostra tassi di attività e di disoccupazione decisamente positivi. Il turismo, poi, va bene. A pesare sono i due conflitti in corso che fanno aumentare i prezzi delle materie prime. La produzione industriale è bassissima e a questo si aggiunge il calo dei consumi. E questo rappresenta un problema perché mette a rischio l’obiettivo di crescita per il 2024. E anche la previsione di crescita dell’1,2% per il 2025 nello scenario tendenziale, indicato dal Def, ‘appare ottimistica’. Per Sangalli è necessario confermare il taglio del cuneo fiscale e l’Irpef a tre aliquota per il 2025. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Confcommercio: ripresa solo confermando il taglio del cuneo fiscale’ – pag. 19)
Il Fmi taglia le stime sul Pil, la crescita dell’Italia nel 2025 si fermerà allo 0,7%
Nell’Outlook mondiale per il 2024 il Fondo monetario internazionale evidenzia che l’inflazione è tornata sotto controllo e che la recessione è stata evitata. Se si guarda al futuro, però, i segnali di ottimismo diminuiscono, soprattutto per l’Europa: nel mondo la crescita lo scorso anno è stata del 3,2% e continuerà a questo ritmo quest’anno e il prossimo. A trainare sono India e Stati Uniti. In Europa la presidente della Bce, Christine Lagarde ha detto che se non ci saranno altri choc, il taglio dei tassi è dietro l’angolo. In effetti l’inflazione europea è più controllata rispetto a quella americana: in Italia quella di marzo è stata dell’1,2% anno su anno. Al netto di combustibili e cibo, l’inflazione di fondo è al 2,3%. Numeri confortanti. Il Fmi corregge le sue previsioni di gennaio al ribasso: dopo la crescita dello 0,9% nel 2023, quest’anno il Pil si fermerà allo 0,7% e rimarrà così anche nel 2025, mentre la disoccupazione è prevista in aumento.
Salvi i vecchi investimenti interconnessi nel 2023 e 2024
Salve le compensazioni dei crediti di imposta industria 4.0 per investimenti interconnessi nel 2023 o nel 2024, che erano stati effettuati nel 2022 e nel 2021. Con una Faq diffusa ieri, che pone rimedio al problema sollevato su ‘Il Sole 24 Ore’ del 16 aprile scorso, l’Agenzia delle Entrate integra il contenuto della risoluzione n. 19/E/2024 specificando che sono ancora liberamente compensabili i crediti di imposta relativi a investimenti che, in quanto effettuati o comunque avviati con ‘prenotazioni’ ante 2023, non rientrano nella stretta disposta dal decreto legge n. 39/2024. Per operare la compensazione, si indicherà come anno di riferimento quello di effettuazione o di avvio dell’investimento ( e dunque il 2022 o il 2021). L’Amministrazione finanziaria ha così chiarito che il blocco delle compensazioni non riguarda i crediti che sono previsti dai commi 1056 e 1057 della legge di Bilancio 2021 (non richiamati dal decreto 39) che dunque possono continuare ad essere compensati senza alcuna preventiva comunicazione. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Contrordine, blocco F24 non riguarda investimenti 2022’ – pag. 31)
Accollo dei debiti irrilevante nell’omologa con assuntore
La Cgt di secondo grado della Lombardia torna a pronunciarsi in merito alla tassazione del decreto di omologa di un concordato fallimentare con terzo assuntore. I giudici tributari d’appello si discostano dalle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate secondo la quale l’imposta di registro deve essere applicata come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all’imposizione più onerosa, da determinare avendo riguardo sia all’aliquota che alla base imponibile. Con la sentenza n. 747/2024 i giudici della Cgt ritengono che l’assunzione delle passività rappresenti un effetto fisiologico del concordato con terzo assuntore, con la conseguenza che non potrebbe trovare applicazione il principio dell’imposizione più onerosa, risultando, piuttosto, l’accollo quale atto accessorio e dovuto alla stregua di una clausola negoziale del debito accollato, come tale non autonomamente sottoponibile all’imposta di registro.
Fisco, intelligenza artificiale contro il rischio di evasione
Contrasto all’evasione e intelligenza artificiale. L’articolo 2 del Dlgs n.13/2024 introduce un maggiore impiego dell’intelligenza artificiale per combattere l’evasione fiscale, nel rispetto della privacy. Questo approccio si basa non solo sull’analisi dei dati già presenti, come gli incroci tra fatture elettroniche e dichiarazioni, ma anche su analisi probabilistiche per individuare comportamenti a rischio. Il partner tecnologico delle Entrate, Sogei, ha processato nel 2023 circa 6,5 milioni di fatture elettroniche al giorno, e la direzione è verso un aumento dell’integrazione e dell’interoperabilità delle banche dati fiscali. Tra le novità, l’applicativo “Tax net Va” di Sogei che utilizza un database a grafo per rilevare schemi sospetti o fraudolenti. Le linee guida per il 2024-2026 mirano a rafforzare l’uso di tecnologie avanzate per migliorare l’analisi dei dati e semplificare la gestione del rischio fiscale.
La riforma fiscale fa un pit-stop
La riforma fiscale richiede quasi 50 atti di secondo livello per rendere operative le disposizioni dei decreti legislativi. ItaliaOggi ha individuato 26 decreti ministeriali del Mef e 24 provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate necessari. Non tutti i decreti legislativi richiedono lo stesso numero di atti, ad esempio il dlgs 220/2023 sul contenzioso prevede un solo decreto ministeriale. Per rendere operativa la riforma fiscale il lavoro si concentra principalmente sul dlgs sugli adempimenti fiscali, con pubblicazioni già effettuate dall’Agenzia delle Entrate e dal Mef. Per il concordato preventivo biennale servono diverse disposizioni, inclusi provvedimenti per il calcolo dei redditi concordati e per l’accertamento fiscale. Alcuni atti prevedono la cooperazione tra il Mef e altre amministrazioni, coinvolgendo ad esempio il Consiglio degli ordini professionali e il Cpgt per il processo telematico e il Garante della privacy per il concordato preventivo biennale.
Concordato sorvegliato
Qualora l’organo amministrativo della società abbia scelto di fruire del concordato preventivo biennale al collegio sindacale spetta il compito di vigilare che l’adesione al nuovo istituto non sia operazione azzardata, non supportata da attenta valutazione economica o non sia addirittura tale da pregiudicare l’integrità del patrimonio sociale. All’organo di controllo spetta, pertanto, il compito di valutare se la scelta degli amministratori di aderire al nuovo patto con il fisco sia stata fatta acquisendo le necessarie informazioni che l’operazione richiede soprattutto in termini di margine di rischio. È necessario che i sindaci richiedano nel primo verbale disponibile adeguate informazioni all’organo amministrativo facendosi indicare anche con brevi relazioni come sia stato sviluppato il processo decisionale che ha portato alla scelta di aderire al concordato preventivo biennale.
Pure il trenino è trasporto
Nella risposta a interpello n. 93 di ieri l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il servizio di trasporto con il trenino turistico viaggiante su gomma paga l’Iva agevolata al 10%. Se la prestazione è certificata mediante il rilascio del biglietto di trasporto, non serve la trasmissione telematica dei corrispettivi. A presentare il quesito una società affidataria del servizio di trasporto turistico su gomma che svolge attività su un percorso urbano. La società chiedeva conferma della correttezza del regime di esenzione sinora adottato ai sensi dell’art. 10, n. 14), del Dpr n. 633/1972, nonché della modalità di documentazione dei corrispettivi. L’Agenzia ha precisato che la disposizione citata esenta dall’Iva le prestazioni di trasporto urbano mediante ‘veicoli da piazza’ e non trova applicazione alla fattispecie oggetto di interpello.
Per rinunciare al 110% in condominio serve la maggioranza
Gli ultimi incastri normativi derivanti dal decreto legge 212/2024 e dal più recente decreto legge 39/2024 evidenziano che per rinunciare al Superbonus in condominio l’assemblea è tenuta a deliberare la decisione con quorum di legge più alti di quelli ridotti previsti dalla legge che regola il 110%. Il cambio in corsa delle regole ha reso meno conveniente la fruizione del Superbonus, con la conseguenza che il condominio-committente può trovarsi a dover sopportare un esborso economico più oneroso del previsto. Al fine di agevolare i committenti, il Dl 212/2024 ha previsto la possibilità di ‘cristallizzare’ il Superbonus al 90% o al 110% anche quando al 31 dicembre 2023 non fossero completati i lavori. Pochi mesi dopo, però, è arrivato il Dl 39/2024 che ha bloccato le cessioni per i cantieri del Superbonus per i quali al 30 marzo 2024 non risultassero ancora emesse né pagate fatture in relazione ai lavori già effettuati.
Sisma 2012, più tempo per rendicontare i lavori
Il Commissario delegato alla ricostruzione e presidente della Regione Emilia Romagna informa con l’ordinanza n. 8 del 15 aprile scorso che sono stati prorogati i termini al 31 dicembre 2025 per rendicontare i lavori legati alla ricostruzione per i danni causati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. L’estensione dei termini è finalizzata a garantire ai cittadini che devono ancora completare gli interventi l’opportunità di usufruire del Superbonus 110% per le aree colpite dagli eventi sismici, estese con recenti decreti nazionali alla stessa data. Per l’esecuzione e la rendicontazione dei lavori finanziati l’ordinanza stabilisce, dunque, una nuova scadenza. Le pratiche vanno gestite attraverso la piattaforma informatica Mude.
Novità fiscali
Dlgs n. 1/2024 ‘Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari’ – Misure in materia di dichiarazioni fiscali
Il Decreto legislativo n. 1/2024 contiene misure che attuano principi e criteri direttivi dettati dalla delega fiscale. In particolare, il decreto Adempimenti attua le disposizioni della delega finalizzate a prevedere una revisione generale degli adempimenti tributari. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E dell’11 aprile 2024, ha fornito le istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l’uniformità di azione.
Le misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di dichiarazioni fiscali, previste dal decreto Adempimenti, sono esaminate nell’ambito dei seguenti paragrafi:
- semplificazioni a favore di persone fisiche non titolari di partita Iva;
- semplificazioni a favore dei titolari di partita Iva;
- semplificazioni a favore dei sostituti d’imposta;
- revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni.
SEMPLIFICAZIONI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE NON TITOLARI DI PARTITA IVA
Il decreto Adempimento introduce una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata in favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Da quest’anno l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti le informazioni in proprio possesso che possono essere modificate o confermate. Una volta definite dette informazioni saranno riportate automaticamente nel mod. 730, facilitando la compilazione della dichiarazione precompilata.
A partire dalle dichiarazioni presentate nel 2024, il decreto Adempimenti introduce novità sull’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo di presentazione del modello 730. A tutti i contribuenti non titolari di partita Iva viene estesa la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi semplificata, già ammessa per i titolari di reddito di lavoro dipendente assimilati.
L’articolo 20 del decreto Adempimenti estende l’ambito oggettivo delle informazioni oggetto di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti terzi, ai fini dell’elaborazione della precompilata. Al fine di incrementare le informazioni a disposizione del Fisco e di rendere più completa la dichiarazione precompilata, il decreto consente al Mef di individuare i termini e le modalità per la trasmissione telematica oltre che dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’Irpef, anche di quelli concernenti i redditi percepiti dai contribuenti.
SEMPLIFICAZIONI A FAVORE DEI TITOLARI DI PARTITA IVA
A partire dai modelli relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, il decreto Adempimenti dispone una progressiva eliminazione dai modelli di dichiarazione relativi all’imposta sui redditi, all’Irap e all’Iva delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta come pure delle informazioni acquisibili dall’Agenzia delle Entrate tramite i sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e di altre amministrazioni.
Sono progressivamente ridotte anche le informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi. Viene meno, pertanto, l’obbligo di indicare nella dichiarazione i crediti d’imposta per i quali la norma istitutiva riconosce, quale unica modalità di utilizzo, la compensazione orizzontale.
Sul tema dei crediti d’imposta l’articolo 13 del decreto Adempimenti stabilisce che per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022 il mancato riporto nei modelli dichiarativi delle informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici non comporta la decadenza dal beneficio. Ciò, a condizione che tali crediti d’imposta siano spettanti e che non costituiscano aiuti di Stato o aiuti de minimis.
SEMPLIFICAZIONI A FAVORE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA
L’intento di alleggerire l’onere dichiarativo investe anche i sostituti d’imposta che corrispondono compensi ai contribuenti che applicano il regime forfettario ovvero il regime fiscale di vantaggio. Dall’anno d’imposta 2024 i committenti dei predetti contribuenti sono esonerati dagli adempimenti in materia di certificazione unica. L’esonero dal rilascio, dalla sottoscrizione, consegna e trasmissione della CU non pregiudica la possibilità per le Entrate di disporre delle informazioni reddituali relative ai contribuenti forfetari, fornite fino all’anno d’imposta 2023 con la CU, in quanto tali dati sono reperibili, a decorrere dal 2024, con la fattura elettronica. Ricordiamo che dallo scorso 1°gennaio questa modalità di fatturazione è diventata obbligatoria per tutti i contribuenti indipendentemente dal regime fiscale adottato.
Anche ai soggetti obbligati a operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, il decreto Adempimenti consente di comunicare l’importo delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito, nonché gli altri eventuali elementi informativi. Tale nuova modalità di comunicazione trova applicazione a partire dai versamenti delle ritenute e trattenute relative alle dichiarazioni dell’anno d’imposta 2025. Possono avvalersi di tale strumento i sostituti d’imposta che, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione, hanno un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque.
REVISIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
L’articolo 11 del decreto Adempimenti ridefinisce i termini di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, di Irap e di dichiarazione dei sostituti d’imposta. Anche il decreto legislativo n. 13/2024 ha modificato i termini di presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
Scopo degli interventi normativi espressi è quello di anticipare il controllo delle dichiarazioni presentate e, di conseguenza, dell’erogazione di eventuali rimborsi richiesti. L’anticipo concerne pure i tempi per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate e la pubblicazione dei programmi informatici di ausilio alla trasmissione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA.
Considerato che le nuove scadenze entrano in vigore, per la generalità dei contribuenti, dal prossimo 2 maggio, il legislatore, con il decreto Adempimenti, ha previsto che i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, trasmettono la medesima entro i termini di presentazione previgenti. Per data che scade successivamente alla data del 2 maggio 2024 si intende quella di presentazione della dichiarazione in base alle disposizioni previgenti alle novelle in commento.
Per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 il Dlgs n. 13/2024 ha previsto che i termini di presentazione dei modelli Redditi e Irap sono posticipati rispetto ai termini stabiliti ‘a regime’ dal decreto Adempimenti:
- al 15 ottobre 2024, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir e dei soggetti passivi Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- al quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per la trasmissione telematica da parte dei soggetti passivi Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Solo per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi e Irap sono fissati dal Dlgs n. 13/2024 al:
- tra il 15 aprile e il 30 giugno 2025, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane Spa;
- tra il 15 aprile e il 30 settembre 2025, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir e dei soggetti passivi Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti passivi Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, i termini iniziali e di scadenza di presentazione delle dichiarazioni sono disciplinati ‘a regime’ secondo quanto previsto dal decreto Adempimenti. In particolare, i termini di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e Irap sono così ridefiniti:
- tra il 1°aprile e il 30 giugno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane Spa;
- tra il 1°aprile e il 30 giugno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir e dei soggetti passivi Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti passivi Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Per effetto del combinato disposto del Dlgs n. 13/2024 e del decreto Adempimenti, i periodi di presentazione, in via telematica, delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta (mod. 770) sono così ridefiniti:
- per l’anno d’imposta 2024, dal 15 aprile al 31 ottobre 2025;
- a decorrere dall’anno d’imposta 2025, dal 1°aprile al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento.
Le anzidette modifiche normative introducono, pertanto, anche per i sostituti d’imposta una decorrenza iniziale del termine di presentazione del mod. 770, confermando la data di scadenza al 31 ottobre.
Avvisi
Convocazione Assemblea per approvazione Conto Consuntivo 2023
In allegato la convocazione dell’Assemblea per approvazione Conto Consuntivo 2023
CONVENZIONE OPEN DOT COM 2023 – ODCEC DI TEMPIO PAUSANIA
In allegato la locandina con il dettaglio dei servizi e prodotti offerti e i relativi codici coupon per usufruire degli sconti riservati ai soli Iscritti all’Ordine.
Piattaforma PagoPA
“Si comunica che, come stabilito dal DL n. 76 del 16 luglio u.s. (Decreto semplificazioni), l’Ordine è obbligato all’utilizzo della piattaforma PagoPA per la riscossione dei pagamenti effettuati da soggetti terzi, che siano essi iscritti all’Ordine, privati o società, inerenti tutti i servizi erogati.
Per generare qualsiasi avviso di pagamento relativo ai nostri servizi (nuove iscrizioni Albo e Tirocinio, diritti di segreteria, corsi di formazione) è sufficiente cliccare sul logo PagoPA che trovate sulla sinistra dell’home page del sito e seguire le istruzioni.”
QUOTA ANNUALE D’ISCRIZIONE – MODALITÀ PAGOPA
Si ricorda che l’Ordine ha l’obbligo di aderire alla normativa prevista per la riscossione dei tributi e pagamenti, con le modalità denominate pagoPA.
Pertanto il versamento della quota annuale dovuta dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il sistema di pagamento PagoPa
Riceverete a breve l’avviso di pagamento e le relative istruzioni tecniche sulle varie procedure di pagamento.
Si comunica altresì che la scadenza del versamento è prevista per il 31 marzo 2023.
Le quote sono così ripartite:
Iscritti all’Albo con età inferiore ai 36 anni (nati dall’1/1/1988): Euro 280,00
Iscritti all’Albo con età superiore ai 36 anni: Euro 380,00
Iscritti all’Elenco Speciale: Euro 180,00
STP: Euro 450,00
AUDIZIONE IN SENATO DELLA PRESIDENTE DELL’ORDINE
Diseguito i link contenenti l’intervento della Presidente e il documento di studio presentato dal titolo “Le zone franche in Sardegna”:
https://www.senato.it/3677
https://www.senato.it/4621?video_evento=112301
DOCUMENTO “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”
In allegato il documento di studio “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”
Convocazione Assemblea per approvazione Conto Consuntivo 2023
In allegato la convocazione dell’Assemblea per approvazione Conto Consuntivo 2023
CONVENZIONE OPEN DOT COM 2023 – ODCEC DI TEMPIO PAUSANIA
In allegato la locandina con il dettaglio dei servizi e prodotti offerti e i relativi codici coupon per usufruire degli sconti riservati ai soli Iscritti all’Ordine.
Piattaforma PagoPA
“Si comunica che, come stabilito dal DL n. 76 del 16 luglio u.s. (Decreto semplificazioni), l’Ordine è obbligato all’utilizzo della piattaforma PagoPA per la riscossione dei pagamenti effettuati da soggetti terzi, che siano essi iscritti all’Ordine, privati o società, inerenti tutti i servizi erogati.
Per generare qualsiasi avviso di pagamento relativo ai nostri servizi (nuove iscrizioni Albo e Tirocinio, diritti di segreteria, corsi di formazione) è sufficiente cliccare sul logo PagoPA che trovate sulla sinistra dell’home page del sito e seguire le istruzioni.”
QUOTA ANNUALE D’ISCRIZIONE – MODALITÀ PAGOPA
Si ricorda che l’Ordine ha l’obbligo di aderire alla normativa prevista per la riscossione dei tributi e pagamenti, con le modalità denominate pagoPA.
Pertanto il versamento della quota annuale dovuta dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il sistema di pagamento PagoPa
Riceverete a breve l’avviso di pagamento e le relative istruzioni tecniche sulle varie procedure di pagamento.
Si comunica altresì che la scadenza del versamento è prevista per il 31 marzo 2023.
Le quote sono così ripartite:
Iscritti all’Albo con età inferiore ai 36 anni (nati dall’1/1/1988): Euro 280,00
Iscritti all’Albo con età superiore ai 36 anni: Euro 380,00
Iscritti all’Elenco Speciale: Euro 180,00
STP: Euro 450,00
AUDIZIONE IN SENATO DELLA PRESIDENTE DELL’ORDINE
Diseguito i link contenenti l’intervento della Presidente e il documento di studio presentato dal titolo “Le zone franche in Sardegna”:
https://www.senato.it/3677
https://www.senato.it/4621?video_evento=112301
DOCUMENTO “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”
In allegato il documento di studio “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”