In Primo Piano

Scadenze fiscali

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Rassegna Stampa

L’occupazione spinge le entrate Ma per la manovra non basta

2 Settembre 2024 | Corriere della Sera - Enr.Ma. - Pag. 13

Il 5 settembre dovrebbero arrivare i dati sul gettito dell’autoliquidazione dei tributi, che potrebbero essere decisivi per trovare le risorse per la prossima legge di Bilancio che, tra spese obbligate e misure per rilanciare la crescita, dovrebbe aggirarsi sui 25 miliardi di euro. Dall’andamento delle poste fiscali, comprese la rottamazione quater e il concordato preventivo per gli autonomi, dipenderà la promessa di tagliare le tasse sul ceto medio. Forza Italia ha già proposto un’aliquota Irpef del 33% fino a 60 mila euro (ora è del 35% fino a 50 mila euro). Grazie al forte aumento dell’occupazione sono aumentate le entrate fiscali e contributive. Nei primi sei mesi del 2024 la crescita è stata, infatti, di 13,1 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2023. Di questi, ben 8 miliardi e mezzo derivano dalle ritenute alla fonte sui lavoratori dipendenti, frutto non solo dell’aumento degli occupati, ma anche degli incrementi di retribuzione dovuti ai rinnovi contrattuali e al fiscal drag. Alte aspettative anche sul fronte Ires, visto il forte aumento degli utili delle imprese. Un quadro completo dell’autoliquidazione si avrà solo con i versamenti di fine luglio e fine agosto.

Bonus e aiuti alle famiglie, il cantiere da 55 miliardi cerca il rilancio in manovra

2 Settembre 2024 | Il Sole 24 Ore - Michela Finizio - Pag. 2

Apre il cantiere dei lavori sulla manovra 2025 e subito si discute sul futuro delle misure di sostegno per le famiglie. Dopo la smentita sui possibili tagli all’assegno unico universale, il Governo cerca le risorse per confermare gli aiuti ai nuclei con figli. A seguito dell’ultimo vertice di maggioranza è emersa la volontà di dare priorità alla riduzione delle tasse e a sostenere giovani, famiglie e natalità, con interventi per le imprese che assumono. Ammonta a 55 miliardi di euro il valore delle misure in vigore nel 2024 che impattano sui nuclei familiari, tra prestazioni sociali, decontribuzioni e interventi sull’Irpef. Il calcolo prende in esame le somme a bilancio e gli importi erogati per circa 25 benefici economici, 9 dei quali in scadenza a fine anno. Per rinnovarli nel 2025 servono 19 miliardi di euro. La cifra dei 55 miliardi tiene conto del taglio del cuneo, della decontribuzione per le mamme lavoratrici come pure gli stanziamenti per l’assegno unico e i 15 miliardi necessari a coprire il minor gettito Irpef proveniente da 200 bonus fiscali e il taglio dell’Irpef realizzato a gennaio 2024. 

La partita parallela dell’Irpef: in campo 200 agevolazioni

2 Settembre 2024 | Il Sole 24 Ore - Mi.F. - Pag. 3

Sono 650 le tax expenditures in Italia. Producono un mancato gettito pari a 105 miliardi di euro l’anno. In particolare, 57,6 miliardi arrivano dagli sconti sull’Irpef. Tra detrazioni e deduzioni sono 200 gli sconti attivi nel 2024, in aumento rispetto ai 121 del 2018. A certificare le cifre è un focus di aprile scorso dell’Ufficio parlamentare di bilancio che monitora da anni la crescita degli aiuti fiscali. Anche su imput della Commissione europea si è aperto un dibattito sulla necessità di ridurre il numero delle agevolazioni fiscali ma in Parlamento c’è anche chi spinge verso l’introduzione di nuovi sgravi o di potenziare gli effetti di quelli esistenti. L’Esecutivo propone pure la riduzione delle aliquote Irpef, in stand by, invece, l’introduzione del quoziente familiare nel sistema tributario. 

Crisi d’impresa, crescono le domande per il percorso di emersione anticipata

2 Settembre 2024 | Il Sole 24 Ore - Bianca Lucia Mazzei - Pag. 5

Continuano a crescere le domande di accesso alla composizione negoziata della crisi d’impresa. Nel primo semestre del 2024 sono aumentate del 53,5% rispetto allo stesso periodo del 2023 e se il trend troverà conferma, a fine anno, l’aumento arriverà al 60%. La percentuale di successo delle procedure è stata di quasi il 22% nel 2023 e del 18% nel primo semestre 2024. Sono già 8.250 i posti di lavoro salvaguardati. A disegnare il quadro è il Report predisposto dall’Osservatorio crisi di impresa di Unioncamere, che, sulla base dei dati Infocamere, accende, per la prima volta, i riflettori su tutte le procedure concorsuali dal 2021 a giugno 2024. A spingere verso la composizione negoziata anche il decreto correttivo al Codice della crisi che introduce diverse novità, come la transazione fiscale. Dai dati emerge che le procedure di liquidazione giudiziale restano le più utilizzate seguite, a distanza, dal concordato preventivo e dagli accordi di ristrutturazione. 

Cartella non notificata, via libera a depositi e istanze di rimessione

2 Settembre 2024 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Dario Deotto, Luigi Lovecchio - Pag. 18

L’ampliamento dei casi in cui è ammessa l’impugnazione diretta della cartella non notificata, disposto dalla riforma della riscossione, impatta anche sui giudizi in corso. Questo comporta la necessità di produrre apposite memorie, nei termini ordinari previsti per il deposito documenti, o, se l’udienza è già stata fissata e i termini ordinari sono già scaduti, di richiedere la remissione in termini al giudice di merito. L’allegazione delle circostanze che legittimano l’impugnazione diretta può anche avvenire sino all’udienza di discussione davanti alla Corte di cassazione che, all’occasione, potrà anche disporre il rinvio al giudice di merito per le verifiche del caso. Considerato che dallo scorso 1° settembre è ripartita la decorrenza dei termini processuali è opportuno controllare le singole posizioni potenzialmente interessate.

Estratti di ruolo, più chance per i danni subiti

2 Settembre 2024 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Pag. 18

Con la riforma della riscossione sono aumentati i casi in cui è ammessa l’impugnazione diretta della cartella di pagamento non notificata. Oltre ad una migliore definizione delle ipotesi già previste nell’art. 12, comma 4-bis, del Dpr 602/1973, si ne sono aggiunte quelle riferite ai rapporti con gli strumenti del Codice della crisi, ai finanziamenti con il ceto creditizio e alla responsabilità del cessionario d’azienda. La questione nasce dall’introduzione del comma 4-bis all’art. 12, Dpr 602/1973, secondo il quale è fatto divieto di impugnare la cartella non notificata di cui si è venuti a conoscenza dalla lettura dell’estratto di ruolo, con tre eccezioni tassative. Una sentenza della Consulta ha invitato il legislatore a modificare in senso estensivo la disposizione in esame, rilevando criticità all’interno dell’impianto originario. L’invito è stato raccolto con una modifica che definisce meglio le fattispecie iniziali e integra i casi di ammissibilità dell’impugnazione diretta della cartella non notificata. 

Importazioni, Iva detraibile dal momento dello svincolo Basta il prospetto di cortesia

2 Settembre 2024 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Matteo Balzanelli, Massimo Sirri - Pag. 19

La detrazione dell’IVA all’importazione richiede l’annotazione del prospetto rilasciato dalle Dogane, ma la Fondazione dell’Ordine dei Commercialisti di Milano sostiene che sia possibile utilizzare anche il prospetto di cortesia fornito dagli spedizionieri, purché i dati siano coerenti con quelli delle Dogane. Il recupero dell’imposta è ammesso dal momento dello svincolo delle merci. La dichiarazione doganale è ora smaterializzata e richiede la trasposizione su supporto cartaceo per gli obblighi contabili. La detrazione dell’IVA deve avvenire entro l’anno di svincolo delle merci, ma comportamenti diversi potrebbero essere tollerati in assenza di indicazioni ufficiali. Pertanto, dovrebbe essere ‘salvato’ chi abbia fissato nella data di generazione del prospetto contabile attraverso il portale delle Dogane il termine a partire dal quale è esercitabile il diritto di detrazione, con possibili slittamenti temporali soprattutto per operazioni compiute alla fine dell’anno. 

Trust, retrocessione irrilevante: non c’è arricchimento gratuito

2 Settembre 2024 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Annapaola Tonelli, Andrea Vasapolli - Pag. 20

Con la cessazione anticipata i beneficiari di un trust possono disporre all’unanimità che lo stesso non prosegua. Per farlo gli stessi devono essere una classe chiusa e definita. Questo non si verifica quando, ad esempio, siano previsti tra i beneficiari i loro discendenti futuri. Se invece non ci sono le condizioni per applicare tale regola, i beneficiari possono provocare la cessazione del trust con la rinuncia. In questo modo si produce l’effetto di lasciare il trust senza beneficiari. Si costringe in questo modo il trustee a dichiarare la cessazione del trust, per sopravvenuta impossibilità di perseguire la finalità. In merito alle conseguenze fiscali della retrocessione al disponente del fondo in trust le Entrate si sono di nuovo pronunciate con la risposta a interpello n. 165/2024. Secondo l’Amministrazione finanziaria la retrocessione ai disponenti dei beni dai medesimi apportati al trust non integra il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni in quanto non c’è un trasferimento di ricchezza.

Imposte fisse sull’edificio valorizzato anche se la società non è immobiliare

2 Settembre 2024 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Giorgio Gavelli - Pag. 21

Con la sentenza n. 112/01/2024 la Cgt di primo grado di Forlì ha sostenuto che per fruire dell’agevolazione disciplinata dall’art. 7 della legge n. 34/2019 – volta a favorire la valorizzazione edilizia tramite il recupero di fabbricati con criteri antisismici ed il conseguimento di una classe energetica di primo livello con successiva rivendita – non occorre che l’impresa acquirente abbia come attività principale quella di compravendita di beni immobiliari, essendo sufficiente che, in concreto, abbia operato la predetta valorizzazione del fabbricato conformemente alla norma agevolativa. Secondo la Corte di Forlì serve una interpretazione estensiva del concetto di impresa edile di costruzione e ristrutturazione, facendovi rientrare anche le imprese che operano il recupero urbano con la finalità della rivendita. 

Sostenibilità, cosa serve alle banche per valutare le performance delle Pmi

2 Settembre 2024 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Barbara Zanardi - Pag. 23

Il Tavolo per il coordinamento sulla finanza sostenibile, promosso dal Min. dell’Economia,  ha messo a punto un modello che indica alle Pmi quali informazioni di sostenibilità devono essere trasmesse alle banche. L’obiettivo è quello di evitare la proliferazione di richieste complesse ed onerose. Il ‘Dialogo di sostenibilità’ comprende le ‘Informazioni di sostenibilità dalle Pmi alle banche’ e una ‘Guida Metodologica’. Questo dialogo è complementare alla bozza di standard Vsme dell’Efrag, ma si concentra sui rapporti tra Pmi e banche. Il documento elenca 45 informazioni chiave, classificate per priorità, e fornisce collegamenti a una Guida Metodologica anch’essa articolata in 5 sezioni. La guida contiene sia la definizione dei termini utilizzati che la descrizione dell’informazione di sostenibilità e  ove necessaria – la modalità di calcolo dell’informazione quantitativa oltre ad alcune esemplificazioni. 

Fisco, algoritmi e IA con cautela

2 Settembre 2024 | Italia Oggi - Andrea Bongi - Pag. 7

Crea problemi al fisco italiano l’uso eccessivo di algoritmi e di intelligenza artificiale. Algoritmi e IA non possono essere utilizzati per individuare i redditi o gli imponibili ma solo per trovare, attraverso processi di selezione mirati, i contribuenti positivi a determinati rischi fiscali preventivamente individuati e certificati. In questa logica vanno viste le recentissime modifiche introdotte dal legislatore alle regole d’ingaggio dell’accertamento  sintetico del reddito delle persone fisiche attraverso l’art. 5 del Dlgs n. 108/2024.  Il decreto in parola ha ridotto il peso degli algoritmi e fissato una soglia di reddito sotto la quale i calcoli sintetici non sono utilizzabili. Si tratta di un approccio finalizzato a rendere gli accertamenti fiscali più sostenibili e trasparenti, evitando l’abuso di tecnologie automatizzate. L’utilizzo delle analisi di rischio è teso anche a massimizzare l’efficacia e l’efficienza delle attività finalizzate a stimolare l’adempimento spontaneo dei contribuenti. 

Il ravvedimento ha più appeal

2 Settembre 2024 | Italia Oggi - Franco Ricca - Pag. 8

Con la riforma delle sanzioni meno peso al fattore tempo, ma l’attività dell’Amministrazione finanziaria diventa più vincolante. Da un lato, cade una barriera temporale, per cui le violazioni regolarizzate dopo il termine di presentazione della dichiarazione fruiranno della riduzione ad un settimo del minimo. Dall’altro, sono state introdotte nuove e più contenute riduzioni, variabili da un sesto ad un quarto, nel caso in cui la regolarizzazione avvenga dopo la ricezione dello schema di accertamento che l’ufficio deve notificare per attivare il contraddittorio preventivo; tali riduzioni troveranno applicazione in ogni caso, mettendo fuori causa il fattore tempo. Tra le modifiche che il Dlgs 87/2024 ha apportato, la novità più rilevante è però l’applicabilità delle norme sul cumulo giuridico anche in sede di regolarizzazione spontanea. Il tutto solo per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Affitti brevi, al via la banca dati

2 Settembre 2024 | Italia Oggi - Matteo Rizzi - Pag. 11

Dallo scorso 1° settembre è diventata obbligatoria la registrazione degli affitti brevi. Per i proprietari degli immobili che non si iscrivono alla banca dati nazionale sono previste sanzioni fino a 8 mila euro. L’obiettivo è superare l’attuale sistema regionale per la creazione di un registro unico. Il Dl n. 145/2023 ha introdotto il Codice identificativo nazionale (CIN) in mancanza del quale, come detto, sono previste sanzioni che vanno da 800 a 8.000 euro. La mancata esposizione del codice presso la struttura comporta, invece, multe da 500 a 5.000 euro. Chi affitta più di 4 immobili senza la Scia rischia una multa fino a 10 mila euro. Devono richiedere il CIN i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo per esigenze turistiche e per locazioni brevi ma anche i titolari o i gestori di strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. 

Esonero Imu con requisiti rigidi

2 Settembre 2024 | Italia Oggi - Sergio Trovato - Pag. 12

Con l’ordinanza n. 19684 dello scorso 17 luglio la sezione tributaria della Corte di cassazione ha chiarito che la residenza anagrafica è decisiva per l’esenzione Imu prima casa. Non è sufficiente la sola dimora abituale. La dimora abituale di un coniuge in un immobile diverso da quello in cui l’altro coniuge ha fissato la residenza anagrafica, infatti, non gli consente di fruire dell’esenzione Imu per la prima casa. Anche dopo la sentenza della Consulta che ha riconosciuto il diritto all’agevolazione per entrambi i coniugi che vivono in luoghi diversi, per fruire del beneficio fiscale devono coesistere i requisiti di legge, che richiedono la dimora abituale e la residenza anagrafica nei due immobili. 

Novità fiscali

Istituzione delle causali contributo per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di pertinenza dell’ENPAIA – Gestione Separata Agrotecnici

3 Agosto 2024 |

Con una nota dell’11 luglio 2024 l’Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) ha chiesto l’istituzione delle causali contributo per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di pertinenza. Il servizio di riscossione è regolato mediante il modello F24 così come disposto dalla convenzione stipulata tra l’Agenzia delle Entrate e l’ENPAIA. 

Tanto premesso, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 43/E del 30 luglio 2024, ha istituito le causali contributo che vanno da ‘E130’ a ‘E134’ per il versamento di acconto e saldo contributi annuali, riscatto di periodi contributivi, ricostruzione periodi contributivi ante 1996, importi dovuti per estratti conti annuali e versamenti generici. 

Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’indennità di mora e degli interessi sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina

3 Agosto 2024 |

L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo ‘5483’ per il versamento dell’imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiesto l’istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24 Accise, dell’indennità di mora e degli interessi sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti sopra espressi. 

Tanto premesso, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 42/E del 30 luglio 2024, ha istituito i codici tributo in parola. Nello specifico si tratta di:

  • il codice ‘5503’ denominato ‘Indennità di mora sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti diversi dal tabacco che contengono nicotina di cui all’articolo 62-quater 1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504’;
  • il codice ‘5504’ denominato ‘Interessi sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti diversi dal tabacco che contengono nicotina di cui all’art. 62-quater 1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504’. 

Legge di Bilancio 2024 – Regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti

3 Agosto 2024 |

La legge di Bilancio 2024 ha modificato il regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 17/E del 29 luglio 2024, ha fornito istruzioni operative agli Uffici affinché sia garantita l’uniformità di azione.

L’Amministrazione finanziaria precisa che i chiarimenti in materia non tengono conto dell’eventuale applicabilità delle convenzioni contro le doppie imposizioni concluse dall’Italia. 

 

Tratti generali della disposizione

La manovra 2024 ha introdotto il comma 2-bis all’interno dell’art. 68 del Tuir il quale prevede che le plusvalenze realizzate, a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia, escluse quelle in società semplici e quelle aventi le caratteristiche di cui all’articolo 68, comma 4, del Tuir, realizzate da società ed enti commerciali, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato Ue o in uno Stato aderente alla SEE e che siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società, godano di un particolare regime fiscale, ove soddisfino i requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere da a) a d), del Tuir. 

Tale intervento legislativo estende, dunque, il trattamento fiscale di cui all’art. 87 del Tuir (c.d. participation exemption), riservato alle plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da soggetti residenti, alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e ivi privi di stabile organizzazione. 

 

Ambito soggettivo

La norma si applica alle società ed agli enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d) del Tuir, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato Ue o SEE a condizione che siano assoggettati a un’imposta sul reddito delle società e, quindi, non imputino per trasparenza il reddito ai propri soci e che siano società che abbiano una forma giuridica equivalente a quella propria delle società italiane aventi forma commerciale o enti commerciali. 

I soggetti destinatari della disciplina di cui al comma 2-bis devono inoltre essere privi di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato cui è imputabile la partecipazione ceduta. 

La plusvalenza realizzata dalla stabile organizzazione a seguito della cessione di partecipazione qualificata rilevante in Italia è soggetta al regime di c.d. participation exemption, laddove tale partecipazione sia contabilmente e funzionalmente connessa alla stabile organizzazione in Italia.

Rientra, invece, nell’ambito soggettivo di applicazione del comma 2-bis il soggetto non residente, anche con stabile organizzazione in Italia, nell’ipotesi in cui la partecipazione qualificata rilevante in Italia, oggetto di cessione, sia contabilmente e funzionalmente riferibile all’entità non residente cui la stessa appartiene. 

 

Ambito oggettivo

Le plusvalenze rientranti nell’ambito oggettivo della norma sono quelle definite dall’articolo 67, comma 1, lettera c) del Tuir, ovvero le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti. Le plusvalenze in argomento devono essere diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al comma 4 dell’articolo 68 del Tuir.  

L’esclusione delle società semplici è motivata dal fatto che le stesse non svolgono attività commerciale e, dunque, non soddisfano il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 87 del Tuir, necessario ai fini del regime pex. Escluse, parimenti, le plusvalenze derivanti da partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. 

Non rientrano nel comma 2-bis le obbligazioni convertibili in quanto trattasi di titoli che solo potenzialmente sono in grado di divenire partecipazioni. Vi rientrano, invece, i titoli come opzioni e warrants, qualora soddisfino i requisiti dell’articolo 87 del Tuir e le plusvalenze assimilate a quelle da cessione di partecipazioni qualificate se realizzate mediante la cessione di:

  • strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 44 del Tuir, quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;
  • contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b) del Tuir, qualora il valore dell’apporto dell’associato nell’associante sia superiore al 5% o al 25% del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto, a seconda che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. 

Il regime fiscale in parola trova applicazione alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 87. Le plusvalenze realizzate con la cessione di partecipazioni qualificate godono del regime in esame ove sussistano i requisiti fissati dall’art. 87 appena visto. Il documento di prassi si sofferma, in particolare, sul requisito di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 87 che richiede che la partecipazione risulti classificata nella categoria delle immobilizzazioni finanziaria nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Relativamente ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari  diversi da quelli detenuti per la negoziazione e la classificazione di tali attività come possedute per la negoziazione può essere desunta dai restanti documenti contabili, purché risulti da atto di data certa contestuale o anteriore alla data di approvazione del bilancio. 

In merito ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili locali la circolare ritiene che possa considerarsi valida la classificazione delle partecipazioni adottata in bilancio, purché il bilancio sia conforme alla Direttiva n. 2013/34/UE. 

 

Modalità di determinazione del capital gain

La determinazione del reddito derivante dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti si effettua sommando la plusvalenza, in misura pari al 5% del loro ammontare, all’ammontare dell’eventuale minusvalenza realizzata. 

L’eventuale ammontare delle minusvalenze, non utilizzato in deduzione dell’eventuale plusvalenza, è riportato in deduzione fino a concorrenza del 5% dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto. 

Le plusvalenze e le minusvalenze che rilevano per la determinazione del saldo imponibile per l’anno d’imposta 2024 sono esclusivamente quelle realizzate dal 1°gennaio 2024, vale a dire quelle derivanti dalle cessioni di partecipazioni con effetto traslativo a decorrere dal 1°gennaio 2024; su tale insieme non incidono, pertanto, le eccedenze riportabili dai periodi d’imposta precedenti.  

Avvisi

Esami di Stato – Abilitazione Professione Commercialista ed Esperto Contabile anno 2024

INFORMATIVA VISIONABILE AL SEGUENTE LINK: https://commercialisti.it/informative/60-esami-di-stato-2024/

Piattaforma PagoPA

“Si comunica che, come stabilito dal DL n. 76 del 16 luglio u.s. (Decreto semplificazioni), l’Ordine è obbligato all’utilizzo della piattaforma PagoPA per la riscossione dei pagamenti effettuati da soggetti terzi, che siano essi iscritti all’Ordine,  privati o società, inerenti tutti i servizi erogati.

Per generare qualsiasi avviso di pagamento relativo ai nostri servizi (nuove iscrizioni Albo e Tirocinio, diritti di segreteria, corsi di formazione) è sufficiente cliccare sul logo PagoPA che trovate sulla sinistra dell’home page del sito e seguire le istruzioni.”

QUOTA ANNUALE D’ISCRIZIONE – MODALITÀ PAGOPA

Si ricorda che l’Ordine ha l’obbligo di aderire alla normativa prevista per la riscossione dei tributi e pagamenti, con le modalità denominate pagoPA.

Pertanto il versamento della quota annuale dovuta dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il sistema di pagamento PagoPa

Riceverete a breve l’avviso di pagamento e le relative istruzioni tecniche sulle varie procedure di pagamento.

Si comunica altresì che la scadenza del versamento è prevista per il 31 marzo 2024.

Le quote sono così ripartite:

Iscritti all’Albo con età inferiore ai 36 anni: Euro 280,00

Iscritti all’Albo con età superiore ai 36 anni: Euro 380,00

Iscritti all’Elenco Speciale: Euro 180,00

STP: Euro 450,00

DOCUMENTO “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”

In allegato il documento di studio “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”

AVVISO AI TIROCINANTI

IN ALLEGATO CIRCOLARE REGOLE SULLA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO.

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