In Primo Piano

Scadenze fiscali

01 Apr 2024 (6)

1) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 622E - IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - Art. 49 del DL n. 331/1993

2) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993

3) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro

Chi: Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"
Cosa: Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/03/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/03/2024
Modalità: Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
Codice tributo: 1500 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per prima registrazione 1501 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1502 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1503 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per risoluzioni del contratto 1504 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per proroghe del contratto 1505 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Bollo 1506 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Tributi speciali e compensi 1507 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1508 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1509 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi 1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

4) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

5) Presentazione modello EAS

Chi: Enti associativi soggetti all'obbligo di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione di dati e notizie rilevanti fiscalmente ai fini della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi di cui all'art. 148 del D.P.R. n. 917/1986 e all'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972
Cosa: Ultimo giorno utile per l'invio telematico del "Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi", nel caso in cui, nel corso del 2023, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell'ente precedentemente comunicati.
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello EAS, disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate

6) Erogazioni liberali per la realizzazione di "progetti culturali": Comunicazione del MIBAC dell'elenco nominativo dei soggetti che hanno effettuato le elargizioni in denaro e del relativo ammontare

Chi: Ministero della Cultura
Cosa: Comunicazione al Sistema Informativo dell'Agenzia delle Entrate dell'elenco nominativo dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per progetti culturali nell'anno d'imposta 2023 e del relativo ammontare
Modalità: Esclusivamente in via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline

09 Apr 2024 (2)

1) Esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché agenzie di viaggio e turismo che effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva: Comunicazione analitica delle operazioni in contanti legate al turismo

Chi: Soggetti di cui agli articoli 22 (esercenti commercio al minuto e attività assimilate) e 74-ter (Agenzie di viaggio e turismo) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 663, presso i quali sono effettuati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo, che effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva
Cosa: Comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nell'anno 2022 dai soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a euro 1.000.
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello polivalente disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Si precisa che la Comunicazione deve essere effettuata inviando necessariamente i dati in forma analitica
Codice tributo: 1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

2) Enti del terzo settore, Onlus, associazioni sportive dilettantistiche: presentazione istanza di ammissione al beneficio del cinque per mille

Chi: Enti del terzo settore, Onlus, associazioni sportive dilettantistiche che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF
Cosa: Presentazione telematica della domanda di iscrizione
Modalità: Soltanto per via telematica, utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate
Codice tributo: 1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

14 Apr 2024 (2)

1) Soggetti IVA: adempimenti contabili

Chi: Soggetti Iva
Cosa: Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente
Modalità: La fattura deve anche contenere l'indicazione della data e del numero dei documenti cui si riferisce. Per tutte le cessioni e prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa
Codice tributo: 1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

2) ASD, Pro-loco e altre associazioni: adempimenti contabili

Chi: Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro-loco che hanno optato per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398
Cosa: Dette associazioni devono annotare, anche con un'unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente
Modalità: Annotazione nel registro approvato con D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato.

15 Apr 2024 (44)

1) Versamento imposta sugli intrattenimenti

Chi: Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972
Cosa: Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6728 - Imposta sugli intrattenimenti

2) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity

3) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi

4) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati

Chi: Contribuenti che pongono in essere negoziazioni ad alta frequenza degli strumenti finanziari senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi

5) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale

Chi: Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2023
Cosa: Versamento 2 rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2023 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

6) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti 1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti 1243 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti 1245 - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

7) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1050 - Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita

9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza 1047 - Ritenute su premi per giuochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni 1048 - Ritenute su altre vincite e premi

10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari 1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine valute estere

11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali 1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi

12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Saldo

14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1301 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, impianti fuori Regione 1920 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta

15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 3802 - Addizionale regionale all'Irpef - Sostituti d'imposta

16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1049 - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati 1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro

20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

22) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità premi vari corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1045 - Ritenute su contributi corrisposti ad imprese da regioni, provincie, comuni ed altri enti pubblici 1051 - Ritenute su premi e contributi corrisposti dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise 1052 - Indennità di esproprio occupazione

23) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

24) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

25) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 384E - Addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - saldo

26) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 380E - Irap

27) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 381E - Addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta

28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 112E - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati 104E - Ritenute su redditi da lavoro autonomo

30) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati

31) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017

Chi: Soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che nel mese precedente abbiano incassato i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato adempiono agli obblighi fiscali derivanti dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 tramite la stabile organizzazione operante in Italia, qualora ce l'abbiano, oppure, in mancanza di stabile organizzazione, tramite rappresentante fiscale
Cosa: Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1919 - Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - art. 4, comma 5, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

32) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Condomini in qualità di sostituti d'imposta che abbiano operato ritenute a titolo d'acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa
Cosa: Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente 1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

33) Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo

Chi: Società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società nonché trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali
Cosa: Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1035 - Ritenute su utili distribuiti da società - Ritenute a titolo di acconto e/o imposta 1036 - Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti con sede legale e amministrativa estere

34) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6003 - Versamento Iva mensile marzo

35) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Liquidazione e versamento mensile IVA
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 603E - Versamento IVA mensile marzo

36) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 620E - IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972

37) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento saldo IVA 2023

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento della 2 rata del saldo IVA relativa all'anno d'imposta 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, con la maggiorazione dello 0,33% a titolo di interessi
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 619E - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

38) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente tenuto conto dell'Iva esigibile nel secondo mese precedente.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6003 - Versamento Iva mensile marzo

39) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane nonché società indicate nell'art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

40) Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 621E - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

41) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6041 - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

42) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente

Chi: Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet PC e laptop
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6003 - Versamento Iva mensile marzo

43) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale

Chi: Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2023
Cosa: Versamento 2 rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2023 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

44) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

21 Apr 2024 (2)

1) Regime speciale IVA MOSS: Trasmissione telematica della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta.

Chi: Soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell'Unione (c.d. operatori extracomunitari) che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione europea, e che si avvalgono del regime speciale previsto dall'art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972
Cosa: Trasmissione telematica della dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta in base alla stessa. L'obbligo di comunicazione sussiste anche in caso di mancanza di operazioni nel trimestre
Modalità: Esclusivamente in via telematica, utilizzando le specifiche funzionalità rese disponibili sul sito web www.agenziaentrate.gov.it. L'Iva dovuta dovrà essere versata a mezzo bonifici bancari o postali tramite la Banca d'Italia

2) Esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché agenzie di viaggio e turismo che non effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva: Comunicazione analitica delle operazioni in contanti legate al turismo

Chi: Soggetti di cui agli articoli 22 (esercenti commercio al minuto e attività assimilate) e 74-ter (Agenzie di viaggio e turismo) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 663, presso i quali sono effettuati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo, che non effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva
Cosa: Comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nell'anno 2023 dai soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a euro 1.000.
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello polivalente disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Si precisa che la Comunicazione deve essere effettuata inviando necessariamente i dati in forma analitica

29 Apr 2024 (1)

1) Regime speciale IVA OSS: Trasmissione telematica della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta.

Chi: Soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell'Unione (c.d. operatori extracomunitari) che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione europea, e che si avvalgono del regime speciale previsto dall'art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972
Cosa: Trasmissione telematica della dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta in base alla stessa. L'obbligo di comunicazione sussiste anche in caso di mancanza di operazioni nel trimestre.
Modalità: La dichiarazione va presentata in via telematica utilizzando il Portale Oss. Il versamento si effettua mediante F24 senza possibilita' di compensazione oppure mediante bonifico bancario secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia tramite il portale OSS.

Rassegna Stampa

Patto biennale fiscale, 10 nodi da sciogliere in attesa del software

15 Aprile 2024 | Il Sole 24 Ore - Dario Aquaro, Cristiano Dell’Oste - Pag. 7

Il concordato preventivo biennale dovrà contribuire a finanziare la riduzione delle imposte. Il suo successo si misurerà sul numero dei contribuenti che accetteranno il reddito proposto dal Fisco per il biennio 2024-2025. E sul volume aggregato di questo reddito, dal quale dovrà derivare un maggior reddito per le casse dello Stato. I potenziali interessati sono oltre 4,5 milioni. La cornice normativa del concordato è fissata dal Dlgs n. 13/2024. E i modelli dichiarativi approvati dall’Agenzia delle Entrate per l’anno 2024 hanno fatto spazio alle caselle per aderire al patto ma mancano elementi fondamentali. Per i commercialisti e gli altri professionisti ci sono almeno 10 nodi applicativi da sciogliere. Dal calcolo dei debiti tributari o previdenziali che inibiscono l’accesso al concordato preventivo biennale fino alle criticità nella gestione delle perdite su crediti. Per i contribuenti, invece, tutto dipenderà dal quantum del maggior reddito che il Fisco proporrà e dai ‘vantaggi percepiti’ a livello di controlli in caso di adesione. 

Liti fiscali, +38% a marzo Obiettivi Pnrr tutti i salita

15 Aprile 2024 | Il Sole 24 Ore - Ivan Cimmarusti - Pag. 9

Il dato non può essere ignorato: fra il 1°gennaio e il 31 marzo le nuove liti tributarie in prima istanza sono aumentate del 38%. Ci sono Corti di giustizia tributaria che hanno registrato un’impennata del 165%, come le Marche. E tutte le corti italiane attestano aumenti non inferiori al 25%, con l’unica eccezione della Sicilia che evidenzia solo un +6%. Cosa c’è dietro questo aumento? Secondo gli osservatori, le misure deflattive varate dalla legge 130 del Governo Draghi e quella prevista dalla manovra 2023 del Governo Meloni, non solo non hanno prodotto risultati, ma anzi sono riuscite ad aggravare la situazione. Il problema è che le definizioni agevolate delle liti non hanno riscosso successo tra i contribuenti per scarsa convenienza. E così, trascorsi gli 11 mesi di sospensione dei termini di impugnazione previsti per le liti ‘definibili’, sono partiti in massa i ricorsi.

Imposte immediate o differite sul trust istituito per testamento

15 Aprile 2024 | Il Sole 24 Ore - Angelo Busani - Pag. 11

La bozza di decreto legge delegato di riforma dell’imposta di donazione e successione contiene novità di sicuro impatto sul trust testamentario, che potrà essere usato con maggiore sicurezza per pianificare la fiscalità della successione. La bozza di riforma dell’imposta di donazione introduce una rilevante novità in ordine alla fiscalità del trust: resta centrale l’attuale regola secondo cui l’apporto di beni al trust non è fiscalmente rilevante, in quanto il momento di applicazione dell’imposta è quello nel quale il trustee attribuisce ai beneficiari il patrimonio del trust: tuttavia sarà possibile pagare l’imposta nel momento di dotazione del trust, con l’effetto di defiscalizzare completamente qualsiasi attribuzione che il trustee in futuro faccia ai beneficiari.(Ved. anche Italia Oggi: ‘Trust, contribuenti a un bivio’ – pag. 5)

Annualità e tipi di infrazione: i limiti del ravvedimento speciale

15 Aprile 2024 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Dario Deotto, Luigi Lovecchio - Pag. 24

Le recenti modifiche normative sul ravvedimento speciale hanno implicazioni procedurali rilevanti. Il Dl 132/2023 ha esteso il termine per il ravvedimento speciale fino al 20 dicembre 2023 per coloro che non lo avevano eseguito entro il 30 settembre dello stesso anno. Successivamente, il Milleproroghe (Dl 215/2023, in sede di conversione) ha esteso le disposizioni della legge di Bilancio 2023 anche alle violazioni relative al periodo fino al 2022, con scadenza per il perfezionamento entro il 31 maggio 2024. Il riferimento alle disposizioni dell’articolo 21 del Dl 34/2023 definisce il campo d’azione del ravvedimento speciale, incluso per condotte che non inficiano l’infedeltà dichiarativa. L’interpretazione delle disposizioni richiede una lettura coordinata per comprendere le possibilità di ravvedimento speciale anche per violazioni precedenti, mantenendo la condizione che la dichiarazione sia stata regolarmente presentata. Non c’è ragione di vietare che per lo stesso periodo di imposta il contribuente possa provvedere ora a regolarizzare un’altra violazione prodromica, anche se entrambe determinano l’infedeltà della medesima dichiarazione. 

Ebitda, aggiustamenti di calcolo nelle operazioni di acquisizione

15 Aprile 2024 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Giorgio Gavelli, Fabio Giommoni - Pag. 25

Con un documento di ricerca pubblicato lo scorso marzo il Consiglio Nazionale dei Commercialisti fornisce indicazioni sul calcolo dell’Ebitda, fondamentale per valutare le performance aziendali, partendo dallo schema di conto economico previsto dal Codice Civile. L’Ebitda, che non comprende gli ammortamenti, rappresenta il margine reddituale derivante dalla gestione operativa, ma il suo calcolo varia a seconda degli scopi: operativo o negoziale. Nel calcolo negoziale, vengono esclusi canoni di leasing, elementi non ricorrenti, costi correlati non in linea con il mercato e altre componenti non rappresentative dell’Ebitda normale. Anche gli accantonamenti, come per il Tfr, richiedono un’analisi specifica: alcuni possono essere esclusi dall’Ebitda se non rappresentano perdite ricorrenti. La decisione sull’inclusione o meno dell’accantonamento Tfr nell’Ebitda deve essere coerente con la determinazione della posizione finanziaria netta, per evitare il c.d. ‘double counting’.

Iva non versata in serie dal fornitore: il committente salva la detrazione

15 Aprile 2024 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Dario Deotto, Luigi Lovecchio - Pag. 26

Tre sentenze della Corte di giustizia tributaria della Lombardia sostengono che la ripetuta violazione degli obblighi di versamento Iva da parte del fornitore di beni o servizi, di per sé non può mai giustificare il diniego del diritto alla detrazione dell’imposta da parte del committente/cessionario. E questo in quanto l’omesso versamento dell’Iva non può essere messo sullo stesso piano della frode, tanto più laddove l’ufficio non abbia dato prova dell’assenza di buona fede in capo al contribuente. La questione riguarda una società che aveva commissionato delle prestazioni di trasporto. La società fornitrice si sarebbe resa responsabile di reiterate violazioni dell’obbligo di versamento dell’Iva. L’ufficio contestava la detrazione dell’Iva effettuata dal committente, in quanto asseritamente eseguita in frode alla legge.

Spese di lite, la condanna dell’ufficio deve rispettare i parametri di legge

15 Aprile 2024 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Giulia Pulerà - Pag. 26

La Cgt dell’Emilia Romagna, con la sentenza n. 289/10/2024, ha stabilito che le spese legali devono essere commisurate ai previsti parametri. È censurabile, pertanto, la sentenza di primo grado che, accogliendo il ricorso del contribuente, dispone la condanna dell’ufficio al pagamento degli oneri legali per importi inferiori a quelli previsti dal decreto ministeriale 55/2014. Il Collegio evidenzia che la contribuente aveva chiesto sin dal ricorso introduttivo l’applicazione dei parametri di legge stabiliti dal Dm n.55/2014. La Ctp ha invece disatteso tale richiesta, liquidando un importo di gran lunga inferiore senza indicare i motivi. In accoglimento dell’appello incidentale, l’ufficio è stato condannato al pagamento delle spese legali per il primo grado, oltre al rimborso del contributo unificato ed agli oneri di legge. Sempre l’ufficio è stato condannato al rimborso delle spese del secondo grado, oltre al contributo unificato e agli oneri di legge. 

Mutualità, ristorni e ingresso di soci: i test per i sindaci delle cooperative

15 Aprile 2024 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Barbara Zanardi - Pag. 27

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con il documento del 28 marzo scorso, fornisce linee guida per la relazione del collegio sindacale alle assemblee dei soci delle cooperative. Il collegio sindacale deve rendere conto delle attività di verifica, in particolare per quanto riguarda il perseguimento dello scopo mutualistico e l’effettiva prevalenza, se prevista. Deve essere valutata anche l’ammissione dei nuovi soci, garantendo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico. Il collegio sindacale deve riportare gli esiti della vigilanza cooperativa e verificare la conformità alla normativa dei criteri di riparto dei ristorni. Si sottolinea l’obbligo di nomina di una società di revisione in determinate condizioni e la necessità di verificare la conformità della relazione della società di revisione alla normativa. Altre informazioni che potrebbero essere incluse riguardano il prestito sociale, il rispetto della legge per le cooperative sociali e l’iscrizione agli albi e qualifiche pertinenti.

Recupero dell’Iva, ultimi giorni per le note di variazione 2023

15 Aprile 2024 | Italia Oggi - Franco Ricca - Pag. 8

Entro il prossimo 30 aprile va emessa la dichiarazione annuale per recuperare l’Iva in caso di riduzione della base imponibile o dell’imposta successivamente all’effettuazione dell’operazione. In questo documento può essere recuperata anche l’imposta per i documenti emessi entro il 31 dicembre 2023, mentre per quelli emessi tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2024 la detrazione va operata nelle corrispondenti liquidazioni periodiche o, al più tardi, nella dichiarazione 2025. La questione, legata all’interpretazione delle norme fiscali nazionali, riguarda principalmente i creditori delle procedure concorsuali. È l’art. 26 Dpr n. 633/1972 a disciplinare la rettifica in diminuzione, consentendo il recupero dell’Iva. Tuttavia, l’interpretazione delle Entrate solleva dubbi sulla coerenza della norma. La necessità di una revisione della legge delega n. 111 del 9 agosto 2023 è evidente per risolvere le incongruenze attuali. La possibilità di effettuare rettifiche tramite annotazioni nei registri fiscali, anziché aumentare gli acquisti detraibili, potrebbe offrire una soluzione più aderente alla natura della rettificazione in diminuzione. 

Auto difesa pagata

15 Aprile 2024 | Italia Oggi - Benito Fuoco - Pag. 10

Onorari spettanti all’avvocato. Anche il professionista che si difende da solo ha diritto alle spese in suo favore liquidate secondo le tariffe professionali. Onorari ai quali, inoltre, non si applica l’Iva, posto che l’assoggettamento all’imposta si pone in contrasto con la presunzione di gratuità che assiste tali prestazioni. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 7356 della sezione lavoro della Corte di cassazione, depositata il 19 marzo 2024.  Il caso traeva origine da una causa di lavoro con la quale la Corte d’appello di Palermo aveva confermato il primo verdetto e condannato la soccombente al pagamento delle spese di lite a cui era stata aggiunta l’Iva.

Fisco light sui premi di risultato

15 Aprile 2024 | Italia Oggi - Daniele Cirioli - Pag. 11

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E del 7 marzo 2024, fornisce chiarimenti sul welfare e conferma che anche per il 2024 le nuove disposizioni fiscali riguardanti i premi di produttività e partecipazione agli utili beneficiano di una tassazione agevolata al 5% anziché al 10% per i lavoratori dipendenti. L’aliquota agevolata si applica a premi e utili legati a incrementi di produttività, redditività e qualità del lavoro, fino a un limite di 3.000 euro, estendendo il beneficio fiscale già in vigore nel 2023. I lavoratori beneficiari devono aver percepito un reddito da lavoro inferiore a 80.000 euro nell’anno precedente e possono optare per il pagamento in denaro o in natura, con esenzione fiscale e contributiva per le prestazioni sociali. La circolare illustra anche le nuove regole per il calcolo del fringe benefit sui prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti, ora basate sulla differenza tra gli interessi al tasso ufficiale di riferimento e quelli applicati al prestito.

La procura abbraccia più gradi

15 Aprile 2024 | Italia Oggi - Sergio Trovato - Pag. 12

Con la sentenza n. 2626 dello scorso 2 aprile la Cgt di secondo grado della Sicilia ha stabilito che, se non è diversamente disposto, è valida anche in appello la procura conferita al difensore nel giudizio di primo grado. La frase ‘per il presente giudizio’, che solitamente ricorre nel rilascio della procura speciale, consente al difensore di poter proporre anche l’appello. Peraltro, nel processo tributario i vizi di procura possono essere sempre sanati. Il giudice, infatti, se rileva un’omissione o un vizio nell’incarico al difensore è tenuto ad assegnare alla parte un termine per regolarizzarli. 

Alla confisca non si viene meno

15 Aprile 2024 | Italia Oggi - Stefano Loconte, Giulia Maria Mentasti - Pag. 13

Anche in fase esecutiva può essere disposta la confisca. Tuttavia, non è applicabile nei confronti degli eredi, quando il contribuente è deceduto. Questo perché gli eredi sono estranei al reato. A chiarirlo la Corte di cassazione, sezione penale, nella sentenza n. 9478 dello scorso 6 marzo nella quale i giudici hanno precisato che la dimenticanza del giudice non salva il contribuente, così che, nel caso di reati tributari, la confisca, anche nella forma per equivalente, può essere disposta dal giudice dell’esecuzione, secondo le previsioni dell’art. 676 c.p.p.. Respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

Novità fiscali

Dlgs n. 1/2024 ‘Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari’ – Misure in materia di dichiarazioni fiscali

13 Aprile 2024 |

Il Decreto legislativo n. 1/2024 contiene misure che attuano principi e criteri direttivi dettati dalla delega fiscale. In particolare, il decreto Adempimenti attua le disposizioni della delega finalizzate a prevedere una revisione generale degli adempimenti tributari. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E dell’11 aprile 2024, ha fornito le istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l’uniformità di azione. 

Le misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di dichiarazioni fiscali, previste dal decreto Adempimenti, sono esaminate nell’ambito dei seguenti paragrafi:

  • semplificazioni a favore di persone fisiche non titolari di partita Iva;
  • semplificazioni a favore dei titolari di partita Iva;
  • semplificazioni a favore dei sostituti d’imposta;
  • revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni. 

 

SEMPLIFICAZIONI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE NON TITOLARI DI PARTITA IVA

Il decreto Adempimento introduce una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata in favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente. 

Da quest’anno l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti le informazioni in proprio possesso che possono essere modificate o confermate. Una volta definite dette informazioni saranno riportate automaticamente nel mod. 730, facilitando la compilazione della dichiarazione precompilata. 

A partire dalle dichiarazioni presentate nel 2024, il decreto Adempimenti introduce novità sull’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo di presentazione del modello 730. A tutti i contribuenti non titolari di partita Iva viene estesa la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi semplificata, già ammessa per i titolari di reddito di lavoro dipendente assimilati.

L’articolo 20 del decreto Adempimenti estende l’ambito oggettivo delle informazioni oggetto di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti terzi, ai fini dell’elaborazione della precompilata. Al fine di incrementare le informazioni a disposizione del Fisco e di rendere più completa la dichiarazione precompilata, il decreto consente al Mef di individuare i termini e le modalità per la trasmissione telematica oltre che dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’Irpef, anche di quelli concernenti i redditi percepiti dai contribuenti. 

 

SEMPLIFICAZIONI A FAVORE DEI TITOLARI DI PARTITA IVA

A partire dai modelli relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, il decreto Adempimenti dispone una progressiva eliminazione dai modelli di dichiarazione relativi all’imposta sui redditi, all’Irap e all’Iva delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta come pure delle informazioni acquisibili dall’Agenzia delle Entrate tramite i sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e di altre amministrazioni. 

Sono progressivamente ridotte anche le informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi. Viene meno, pertanto, l’obbligo di indicare nella dichiarazione i crediti d’imposta per i quali la norma istitutiva riconosce, quale unica modalità di utilizzo, la compensazione orizzontale.

Sul tema dei crediti d’imposta l’articolo 13 del decreto Adempimenti stabilisce che per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022 il mancato riporto nei modelli dichiarativi delle informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici non comporta la decadenza dal beneficio. Ciò, a condizione che tali crediti d’imposta siano spettanti e che non costituiscano aiuti di Stato o aiuti de minimis. 

 

SEMPLIFICAZIONI A FAVORE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA

L’intento di alleggerire l’onere dichiarativo investe anche i sostituti d’imposta che corrispondono compensi ai contribuenti che applicano il regime forfettario ovvero il regime fiscale di vantaggio. Dall’anno d’imposta 2024 i committenti dei predetti contribuenti sono esonerati dagli adempimenti in materia di certificazione unica. L’esonero dal rilascio, dalla sottoscrizione, consegna e trasmissione della CU non pregiudica la possibilità per le Entrate di disporre delle informazioni reddituali relative ai contribuenti forfetari, fornite fino all’anno d’imposta 2023 con la CU, in quanto tali dati sono reperibili, a decorrere dal 2024, con la fattura elettronica. Ricordiamo che dallo scorso 1°gennaio questa modalità di fatturazione è diventata obbligatoria per tutti i contribuenti indipendentemente dal regime fiscale adottato.

Anche ai soggetti obbligati a operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, il decreto Adempimenti consente di comunicare l’importo delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito, nonché gli altri eventuali elementi informativi. Tale nuova modalità di comunicazione trova applicazione a partire dai versamenti delle ritenute e trattenute relative alle dichiarazioni dell’anno d’imposta 2025. Possono avvalersi di tale strumento i sostituti d’imposta che, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione, hanno un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque.  

 

REVISIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

L’articolo 11 del decreto Adempimenti ridefinisce i termini di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, di Irap e di dichiarazione dei sostituti d’imposta. Anche il decreto legislativo n. 13/2024 ha modificato i termini di presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Scopo degli interventi normativi espressi è quello di anticipare il controllo delle dichiarazioni presentate e, di conseguenza, dell’erogazione di eventuali rimborsi richiesti. L’anticipo concerne pure i tempi per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate e la pubblicazione dei programmi informatici di ausilio alla trasmissione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA. 

Considerato che le nuove scadenze entrano in vigore, per la generalità dei contribuenti, dal prossimo 2 maggio, il legislatore, con il decreto Adempimenti, ha previsto che i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, trasmettono la medesima entro i termini di presentazione previgenti. Per data che scade successivamente alla data del 2 maggio 2024 si intende quella di presentazione della dichiarazione in base alle disposizioni previgenti alle novelle in commento. 

Per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 il Dlgs n. 13/2024 ha previsto che i termini di presentazione dei modelli Redditi e Irap sono posticipati rispetto ai termini stabiliti ‘a regime’ dal decreto Adempimenti:

  • al 15 ottobre 2024, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir e dei soggetti passivi Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
  • al quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per la trasmissione telematica da parte dei soggetti passivi Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. 

Solo per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi e Irap sono fissati dal Dlgs n. 13/2024 al:

  • tra il 15 aprile e il 30 giugno 2025, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane Spa;
  • tra il 15 aprile e il 30 settembre 2025, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir e dei soggetti passivi Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
  • entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti passivi Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, i termini iniziali e di scadenza di presentazione delle dichiarazioni sono disciplinati ‘a regime’ secondo quanto previsto dal decreto Adempimenti. In particolare, i termini di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e Irap sono così ridefiniti:

  • tra il 1°aprile e il 30 giugno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane Spa;
  • tra il 1°aprile e il 30 giugno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir e dei soggetti passivi Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
  • entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti passivi Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Per effetto del combinato disposto del Dlgs n. 13/2024 e del decreto Adempimenti, i periodi di presentazione, in via telematica, delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta (mod. 770) sono così ridefiniti:

  • per l’anno d’imposta 2024, dal 15 aprile al 31 ottobre 2025;
  • a decorrere dall’anno d’imposta 2025, dal 1°aprile al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento.

Le anzidette modifiche normative introducono, pertanto, anche per i sostituti d’imposta una decorrenza iniziale del termine di presentazione del mod. 770, confermando la data di scadenza al 31 ottobre. 

Avvisi

Convocazione Assemblea per approvazione Conto Consuntivo 2023

In allegato la convocazione dell’Assemblea per approvazione Conto Consuntivo 2023

CONVENZIONE OPEN DOT COM 2023 – ODCEC DI TEMPIO PAUSANIA

In allegato la locandina con il dettaglio dei servizi e prodotti offerti e i relativi codici coupon per usufruire degli sconti riservati ai soli Iscritti all’Ordine.

Convenzioni2023_OPEN Dot Com_ODCEC Tempio Pausania

Piattaforma PagoPA

“Si comunica che, come stabilito dal DL n. 76 del 16 luglio u.s. (Decreto semplificazioni), l’Ordine è obbligato all’utilizzo della piattaforma PagoPA per la riscossione dei pagamenti effettuati da soggetti terzi, che siano essi iscritti all’Ordine,  privati o società, inerenti tutti i servizi erogati.

Per generare qualsiasi avviso di pagamento relativo ai nostri servizi (nuove iscrizioni Albo e Tirocinio, diritti di segreteria, corsi di formazione) è sufficiente cliccare sul logo PagoPA che trovate sulla sinistra dell’home page del sito e seguire le istruzioni.”

QUOTA ANNUALE D’ISCRIZIONE – MODALITÀ PAGOPA

Si ricorda che l’Ordine ha l’obbligo di aderire alla normativa prevista per la riscossione dei tributi e pagamenti, con le modalità denominate pagoPA.

Pertanto il versamento della quota annuale dovuta dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il sistema di pagamento PagoPa

Riceverete a breve l’avviso di pagamento e le relative istruzioni tecniche sulle varie procedure di pagamento.

Si comunica altresì che la scadenza del versamento è prevista per il 31 marzo 2023.

Le quote sono così ripartite:

Iscritti all’Albo con età inferiore ai 36 anni (nati dall’1/1/1988): Euro 280,00

Iscritti all’Albo con età superiore ai 36 anni: Euro 380,00

Iscritti all’Elenco Speciale: Euro 180,00

STP: Euro 450,00

DOCUMENTO “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”

In allegato il documento di studio “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”

Convocazione Assemblea per approvazione Conto Consuntivo 2023

In allegato la convocazione dell’Assemblea per approvazione Conto Consuntivo 2023

CONVENZIONE OPEN DOT COM 2023 – ODCEC DI TEMPIO PAUSANIA

In allegato la locandina con il dettaglio dei servizi e prodotti offerti e i relativi codici coupon per usufruire degli sconti riservati ai soli Iscritti all’Ordine.

Convenzioni2023_OPEN Dot Com_ODCEC Tempio Pausania

Piattaforma PagoPA

“Si comunica che, come stabilito dal DL n. 76 del 16 luglio u.s. (Decreto semplificazioni), l’Ordine è obbligato all’utilizzo della piattaforma PagoPA per la riscossione dei pagamenti effettuati da soggetti terzi, che siano essi iscritti all’Ordine,  privati o società, inerenti tutti i servizi erogati.

Per generare qualsiasi avviso di pagamento relativo ai nostri servizi (nuove iscrizioni Albo e Tirocinio, diritti di segreteria, corsi di formazione) è sufficiente cliccare sul logo PagoPA che trovate sulla sinistra dell’home page del sito e seguire le istruzioni.”

QUOTA ANNUALE D’ISCRIZIONE – MODALITÀ PAGOPA

Si ricorda che l’Ordine ha l’obbligo di aderire alla normativa prevista per la riscossione dei tributi e pagamenti, con le modalità denominate pagoPA.

Pertanto il versamento della quota annuale dovuta dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il sistema di pagamento PagoPa

Riceverete a breve l’avviso di pagamento e le relative istruzioni tecniche sulle varie procedure di pagamento.

Si comunica altresì che la scadenza del versamento è prevista per il 31 marzo 2023.

Le quote sono così ripartite:

Iscritti all’Albo con età inferiore ai 36 anni (nati dall’1/1/1988): Euro 280,00

Iscritti all’Albo con età superiore ai 36 anni: Euro 380,00

Iscritti all’Elenco Speciale: Euro 180,00

STP: Euro 450,00

DOCUMENTO “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”

In allegato il documento di studio “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”

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