In Primo Piano

Scadenze fiscali

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Rassegna Stampa

Tassa sulla CO₂ alle frontiere: la Ue prova l’estensione

28 Settembre 2026 | Il Sole 24 Ore - Sabrina Ferrazzi - Pag. 8

La Commissione europea vuole estendere la tassa sulla CO₂ alle frontiere a oltre 400 prodotti ‘downstream’, come automobili, elettrodomestici e componentistica. Allo studio anche l’estensione del Carbon border adjustment mechanism (Cbam) ad altri settori, tra cui vetro, ceramica, plastica, chimica e petrolchimica, oltre alle attuali categorie di cemento, acciaio, alluminio, fertilizzanti, idrogeno ed elettricità. Il Regno Unito introdurrà un proprio Cbam dal 2027, segnalando una possibile diffusione internazionale del modello europeo con effetti sulle filiere e sugli approvvigionamenti. 

Cpb 2026, la partita dell’adesione si gioca sulle imposte bloccate

28 Settembre 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - M.Cerofolini, L.Pegorin, G.P.Ranocchi - Pag. 20

Il 2 novembre scade la possibilità di aderire al concordato preventivo biennale 2026-2027. Per alcuni contribuenti si tratterà di un rinnovo, per altri di una nuova esperienza. Di certo, dovrà essere una scelta consapevole perché irrevocabile. Le novità arrivate con il decreto legge Omnibus 148/2026 hanno rinnovato l’appeal del patto con il fisco e in alcuni casi potrebbero spostare l’ago della bilancia verso l’adesione. L’elemento reddituale è da attenzionare con cura. La prospettiva di non vedersi tassare l’eccedenza di reddito prodotto rispetto a quello concordato resta l’attrattiva più significativa. Completa il quadro la possibilità che la base imponibile pattuita ai fini delle imposte dirette sia la stessa valida anche agli effetti contributivi, prefigurando un ulteriore risparmio. I professionisti con cassa però continuano a versare sul reddito effettivo e non su quello concordato. 

Dilazione negata per i debiti stralciati dalla rottamazione 5

28 Settembre 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Luigi Lovecchio - Pag. 21

Nel corso di Speciale Telefisco l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di riscossione. Il primo evidenzia che non può chiedere la dilazione ordinaria dei carichi stralciati il debitore che ha riformulato la propria domanda di rottamazione 5 – attraverso il servizio ContiTu dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione – stralciando alcune partite del debito da definire. Un altro dispone che in caso di procedura di fermo amministrativo del veicolo, l’unico atto impugnabile è il preavviso di fermo, poiché l’agente della riscossione non è obbligato a notificare successivamente il provvedimento di apposizione del vincolo. 

Immobile ristrutturato, Iva al 10% anche se per il catasto è di pregio

28 Settembre 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Stefano Vignoli - Pag. 22

La Corte di giustizia tributaria di II grado del Veneto, con la sentenza n. 98 del febbraio 2026, ha stabilito che la cessione di un immobile ristrutturato è soggetta a Iva ridotta al 10% anche quando abbia ad oggetto un’abitazione di lusso. La vicenda trattata dai giudici veneti riguarda una cessione avvenuta nel 2018 di un immobile di categoria catastale A/8 (abitazione di lusso) oggetto di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso da artigianale a residenziale, di un fabbricato a Bassano del Grappa. La Corte rileva che la classificazione catastale A/8 rientra nell’ambito del n. 127- quinquiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972  ed è quindi soggetta all’aliquota ridotta nella misura del 10%.

Riorganizzazioni a rischio abuso senza solidi obiettivi extra-fiscali

28 Settembre 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Primo Ceppellini, Roberto Lugano - Pag. 23

Nelle riorganizzazioni occorre distinguere la legittima ricerca della soluzione fiscalmente più efficiente dalle costruzioni che utilizzano formalmente le norme per conseguire vantaggi contrari alla loro finalità. L’abuso del diritto si distingue dall’evasione: quest’ultima presuppone la violazione di una disposizione tributaria, mentre nell’abuso gli atti sono formalmente corretti, ma il risultato ottenuto contrasta con la finalità delle norme o con i principi dell’ordinamento tributario. Punto centrale è la valutazione del progetto nel suo complesso. Una fusione, una scissione o un conferimento possono essere legittimi: tuttavia, quando fanno parte di una sequenza, occorre verificare quale sia il risultato perseguito e se i diversi passaggi abbiano una funzione economica effettiva. La presenza di un risparmio d’imposta non basta a configurare abuso. La norma tutela la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi e tra operazioni che comportano un differente carico fiscale. 

Amministratori, stretta sulle attività in concorrenza con la propria società

28 Settembre 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Ivan Demuro - Pag. 24

In base al Dlgs 47/2026 non basta una generica autorizzazione assembleare o statutaria per svolgere attività in concorrenza con la società. Occorre una specifica autorizzazione dell’assemblea che descriva puntualmente l’attività concorrenziale che la stessa dovrà autorizzare. Si tratta di un’autorizzazione ad personam che riguarda il singolo specifico amministratore. L’eventuale autorizzazione statutaria, che resta astrattamente possibile, non potrà quindi riguardare una generica attività in concorrenza ma dovrà sempre essere specifica e ad personam. Le nuove norme hanno inoltre ampliato i divieti: il divieto di concorrenza è esteso all’assunzione del ruolo di dirigente con responsabilità strategiche. La rilevanza strategica va indicata con precisione in ogni singolo caso.

Servizi per beni immobili, l’abc per applicare il criterio speciale

28 Settembre 2026 | Italia Oggi - Franco Ricca - Pag. 8

Ai fini Iva, i servizi relativi a beni immobili sono tassati nel Paese in cui si trova l’immobile, indipendentemente da dove siano stabiliti prestatore e committente. Per uniformare l’applicazione di questa regola, l’Ue ha introdotto dal 2017 definizioni comuni di bene immobile e del necessario collegamento tra servizio e immobile. Sono considerati immobili terreni, fabbricati ed edifici, comprese opere come strade, ponti e impianti, purché non siano agevolmente smontabili o rimovibili. Rientrano inoltre gli elementi integrati nell’immobile, come porte, finestre, impianti e finiture, quando ne completano la struttura o la funzionalità. Sono immobili anche apparecchiature e macchinari installati permanentemente, se la loro rimozione comporta la distruzione o un’alterazione significativa dell’edificio. Per valutare la permanenza si considerano soprattutto criteri oggettivi, quali difficoltà, costi e tempi di rimozione e gli eventuali danni provocati al fabbricato. 

Ricorsi in appello diretti a tutti

28 Settembre 2026 | Italia Oggi - Benito Fuoco - Pag. 10

La Cassazione civile tributaria dedica l’ordinanza n. 24976/2026 del 3 settembre scorso al litisconsorzio processuale per inscindibilità delle cause. Secondo i giudici di legittimità qualora il giudizio di primo grado si sia svolto con la partecipazione congiunta dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’appello investa sia il merito della pretesa tributaria sia vizi propri della cartella di pagamento, sussiste litisconsorzio processuale per inscindibilità delle cause. In tale ipotesi, l’omessa notifica dell’appello a una delle parti che ha partecipato al giudizio di primo grado non comporta l’inammissibilità del gravame, ma impone al giudice di appello di ordinare l’integrazione del contraddittorio; la mancata adozione di tale ordine determina la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che lo conclude, rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità.

Conferimenti a valore normale

28 Settembre 2026 | Italia Oggi - Alessandro Lattanzi - Pag. 11

L’Agenzia delle Entrate nega il realizzo controllato ex art. 177, comma 2 Tuir attraverso il conferimento di partecipazioni in una società semplice. Con la risposta a interpello n. 176/2026 dello scorso 21 settembre, l’Agenzia pone un importante vincolo alla pianificazione patrimoniale e alle riorganizzazioni familiari attuate attraverso tale tipologia di veicolo societario; ciò a causa dell’assenza di scritture contabili della conferitaria, che non permetterebbe di verificare la quota delle voci di patrimonio netto in essa formatosi. In altre parole, visto che il codice civile non prevede l’obbligo della tenuta delle scritture contabili e dato che gli amministratori sono tenuti a rendere conto della loro gestione ai soci esclusivamente attraverso l’obbligo di redazione di un rendiconto, non essendo prevista la redazione del vero e proprio bilancio d’esercizio, ne consegue l’impossibilità di determinare in modo oggettivo e documentato il valore di realizzo corrispondente alla quota di patrimonio netto formatosi nella società conferitaria per effetto del conferimento.

Fusione inversa, perdita salva

28 Settembre 2026 | Italia Oggi - Giancarlo Marzo, Jennifer Fuccella - Pag. 12

Con la risposta a interpello n. 172 dello scorso 15 settembre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in una operazione di fusione inversa le perdite sono salve. Quando un fondo acquista una società attraverso un veicolo costituito solo a questo scopo e paga il prezzo con capitale proprio, la successiva fusione del veicolo nella società acquistata non comporta la perdita delle posizioni fiscali accumulate dall’una e dall’altra. L’Amministrazione finanziaria non ritiene applicabili i limiti dell’articolo 172, commi da 7 a 7-ter, del Tuir alle perdite, alle eccedenze di interessi passivi e alle eccedenze Ace maturate fino al 2023. E ciò benché ciascuna delle due società non superi uno dei due test previsti dalla norma: il veicolo quello di vitalità, la società acquistata quello patrimoniale, perché il suo valore di perizia è inferiore alle posizioni da riportare. 

Bilanci, in corso d’anno è bene fare il check-up della continuità

28 Settembre 2026 | Italia Oggi - Giovanni Valcarenghi, Raffaele Pellino - Pag. 20

Il tema della continuità aziendale è trattato dall’articolo 2086 del Codice civile il quale, al secondo comma, dispone che l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della tempestiva rilevazione della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. In sede di preparazione del bilancio la direzione aziendale è chiamata ad effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’impresa di continuare ad operare nel tempo. Il presupposto della continuità aziendale implica che la valutazione delle voci di bilancio tenga conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico destinato alla produzione di reddito.

Novità fiscali

Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme afferenti al gioco ‘Win for Italia Team’ – Soppressione codici tributo 5442 e 5443

18 Settembre 2026 |

Per sostenere i progetti olimpici dell’Italia Team la legge di Bilancio 2026 ha previsto e regolato il gioco numerico a totalizzazione nazionale denominato Win For Italia Team con montepremi pari al 65% della raccolta. 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 31/E del 16 settembre 2026, ha istituito su richiesta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli i codici tributo necessari per il versamento della quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco numerico a totalizzatore nazionale (GNTN) ‘Win for Italia Team’, che partirà il prossimo 28 settembre.

La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco, al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, è destinata al finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano. 

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli nella determinazione direttoriale dello scorso 7 settembre ha stabilito le regole di funzionamento. 

Con la nota protocollo dell’11 maggio 2026 l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha chiesto l’istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme afferenti al gioco citato. I codici tributo in parola sono:

  • ‘5519’ denominato ‘Versamento della quota del 12,25% dell’importo delle giocate derivate dall’esercizio dei GNTN. Articolo 1, commi 151 e 152, della legge 30 dicembre 2025 n. 199’;
  • ‘5520’ denominato ‘Proventi residuali derivanti dall’esercizio dei GNTN. Articolo 1, commi 151 e 152, della legge 30 dicembre 2025 n. 199’. 

L’Agenzia delle Entrate, sempre con la presente risoluzione, dispone inoltre la soppressione dei seguenti codici tributo, istituiti con la risoluzione n. 90/E del 10 ottobre 2016, in materia di versamento delle somme dovute dal concessionario derivante dalla raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (GNTN) e relativi alla disciplina in materia non più vigente: 

  • ‘5442’ denominato ‘GNTN – Penale per la mancata/tardiva realizzazione delle innovazioni disposte da ADM per lo sviluppo dei giochi, nonché della presentazione dei piani annuali dei progetti da adottare per l’esercizio dei giochi – articolo 27, comma 2, lettera g) e h), dell’atto di Convenzione’;
  • ‘5443’ denominato ‘GNTN – Penale per le somme stanziate e non utilizzate relative agli interventi di comunicazione ed informazione riguardanti i giochi – articolo 27, comma 2, lettera i), dell’atto di Convenzione’.

Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione delle imposte dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione, per l’imposta sulle donazioni e per le tasse per i servizi ipotecari e catastali nonché per le attività di controllo e di conciliazione in relazione all’imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali

18 Settembre 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 30/E del 16 settembre 2026, ha predisposto nuove causali contributo per i versamenti conseguenti alla revoca di intenti e al ravvedimento operoso, alle attività di controllo e ai diversi istituti di definizione delle controversie. 

Il documento segue quanto delineato dalla risoluzione n. 16/E del 25 marzo 2016 e dalla risoluzione n. 2/E del 10 gennaio 2025 in merito ai pagamenti connessi alla dichiarazione di successione. Per le somme dovute a seguito delle attività di controllo, di conciliazione e della presentazione di istanze per ravvedimento e riliquidazione dell’imposta il riferimento è alla risoluzione n. 35/E dell’11 luglio 2024. 

 

Versamento delle somme dovute per gli atti di donazione e per la riliquidazione delle imposte a seguito di revoca della dichiarazione d’intenti e ravvedimento operoso in relazione alla dichiarazione di successione

 

In relazione alla presentazione della dichiarazione di successione, per consentire il versamento delle somme richieste con avviso di liquidazione per decadenza dai benefici ‘prima casa’, l’Agenzia istituisce i seguenti codici tributo:

  • ‘A252’ denominato ‘Successioni – Imposta di successione e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997 e revoca d’intenti’;
  • ‘A253’ denominato ‘Successioni – Imposta ipotecaria e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997 e revoca d’intenti’;
  • ‘A254’ denominato ‘Successioni – Imposta catastale e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997 e revoca d’intenti’;
  • ‘A255’ denominato ‘Successioni – Imposta di bollo e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997 e revoca d’intenti’;
  • ‘A256’ denominato ‘Successioni – Sanzione imposta di successione – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997’;
  • ‘A257’ denominato ‘Successioni – Sanzione imposte ipotecarie e catastali – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997’;
  • ‘A258’ denominato ‘Successioni – Sanzione imposta di bollo – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997’;
  • ‘A259’ denominato ‘Successioni – Tributi speciali e compensi – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997 e revoca d’intenti’. 

Per consentire il versamento dell’imposta complementare correlata all’imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali, in relazione alla registrazione di atti, richieste con avviso di liquidazione, notificato a seguito di istanza del contribuente nelle ipotesi di revoca di intenti e di ravvedimento operoso, si istituiscono i seguenti codici tributo:

  • ‘A260’ denominato ‘Imposta sulle donazioni e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 479/1997 e revoca d’intenti’;
  • ‘A261’ denominato ‘Sanzione imposta sulle donazioni – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997’;
  • ‘A262’ denominato ‘Registro – Tasse per i servizi ipotecari e catastali e interessi – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997 e revoca d’intenti’;
  • ‘A263’ denominato ‘Registro – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997’.

 

Versamento delle somme dovute a seguito delle attività di controllo e di conciliazione relative all’imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali, in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione e alla registrazione di atti

 

Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di controllo e di conciliazione relative all’imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali, in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione o alla registrazione di atti, vengono istituiti i seguenti codici tributo:

  • ‘A264’ denominato ‘Imposta sulle donazioni e relativi interessi – Omessa impugnazione’;
  • ‘A265’ denominato ‘Sanzione imposta sulle donazioni – Omessa impugnazione’;
  • ‘A266’ denominato ‘Registro – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Omessa impugnazione’;
  • ‘A267’ denominato ‘Registro – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Omessa impugnazione’;
  • ‘A283’ denominato ‘Successioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Omessa impugnazione’;
  • ‘A284’ denominato ‘Successioni – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Omessa impugnazione’.
  • ‘A268’ denominato ‘Sanzione imposta sulle donazioni – Definizione delle sole sanzioni’;
  • ‘A269’ denominato ‘Successioni – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Definizione delle sole sanzioni’;
  • ‘A270’ denominato ‘Registro – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Definizione delle sole sanzioni’;
  • ‘A271’ denominato ‘Imposta sulle donazioni e relativi interessi – Accertamento con adesione’;
  • ‘A272’ denominato ‘Sanzione imposta sulle donazioni – Accertamento con adesione’;
  • ‘A273’ denominato ‘Successioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Accertamento con adesione’;
  • ‘A274’ denominato ‘Successioni – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Accertamento con adesione’;
  • ‘A275’ denominato ‘Registro – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Accertamento con adesione’;
  • ‘A276’ denominato ‘Registro – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Accertamento con adesione’;
  • ‘A277’ denominato ‘Imposta sulle donazioni e relativi interessi -Conciliazione’;
  • ‘A278’ denominato ‘Sanzione imposta sulle donazioni – Conciliazione’;
  • ‘A279’ denominato ‘Successioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Conciliazione’;
  • ‘A280’ denominato ‘Successioni – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Conciliazione’;
  • ‘A281’ denominato ‘Registro – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Conciliazione’;
  • ‘A282’ denominato ‘Registro – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Conciliazione’.   

I codici relativi alle attività di controllo, all’adesione e alla conciliazione vanno inseriti nella sezione ‘Erario’ del modello F24, in corrispondenza degli importi a debito versati. Il contribuente deve riportare il codice dell’Ufficio, quello dell’atto e l’anno di riferimento.

Per i codici ‘A269’, ‘A273’, ‘A274’, ‘A279’, ‘A280’, ‘A283’ e ‘A284’ occorre compilare anche il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede. Il codice fiscale del defunto deve essere inserito nell’apposito campo unitamente al codice ‘08’ da riportare nel campo ‘codice identificativo’. 

Per il pagamento delle spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici, si utilizza il codice tributo ‘9400 – spese di notifica per atti impositivi’.

Avvisi

COMUNICATO STAMPA ORDINI DELLA SARDEGNA

COMUNICATO STAMPA “Deposito dei bilanci, Gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Sardegna sostengono la posizione del Consiglio Nazionale: «Non è un semplice adempimento telematico. Servono competenze, formazione e responsabilità specifiche»”.

Istituzioni commissioni dell’Ordine di Tempio Pausania – manifestazione di interesse

Desideriamo comunicarVi che il Consiglio dell’Ordine, dovendo procedere alla formazione delle Commissioni Istituzionali, intende promuovere e favorire la partecipazione attiva degli iscritti alla vita dell’Ordine, coinvolgendo nelle attività delle Commissioni coloro che siano interessati a offrire il proprio contributo professionale.

Le Commissioni istituite sono le seguenti:

a) Opinamento parcelle e deontologia;
b) Crisi d’impresa e procedure concorsuali;
c) Formazione ed eventi;
d) Innovazione digitale ed IA;
e) Albo, Tirocinio e promozione professionale;
f) Lavoro e cooperazione.

Invitiamo pertanto gli interessati a presentare manifestazione di interesse alla Segreteria dell’Ordine, all’indirizzo e-mail segreteria@odcecolbiatempio.it, entro il 10 ottobre 2026, manifestando la propria disponibilità a far parte di almeno una Commissione.

Sarà possibile indicare più Commissioni, o anche tutte, specificando l’ordine di preferenza.

Sostituzione componente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tempio Pausania

Si comunica che, a seguito delle dimissioni rassegnate dalla Dott.ssa Gabriela Savigni in ragione della nomina a Consigliera Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, il Consiglio, nella seduta del 15 giugno 2026, ha provveduto alla sua sostituzione mediante surroga con la prima dei non eletti della lista vincente Dott.ssa Sara Pica

Esito elezione del Consiglio dell’Ordine, del Collegio dei Revisori e del Comitato Pari Opportunità 15-16 gennaio 2026

In allegato quanto in oggetto

Piattaforma PagoPA

“Si comunica che, come stabilito dal DL n. 76 del 16 luglio u.s. (Decreto semplificazioni), l’Ordine è obbligato all’utilizzo della piattaforma PagoPA per la riscossione dei pagamenti effettuati da soggetti terzi, che siano essi iscritti all’Ordine,  privati o società, inerenti tutti i servizi erogati.

Per generare qualsiasi avviso di pagamento relativo ai nostri servizi (nuove iscrizioni Albo e Tirocinio, diritti di segreteria, corsi di formazione) è sufficiente cliccare sul logo PagoPA che trovate sulla sinistra dell’home page del sito e seguire le istruzioni.”

QUOTA ANNUALE D’ISCRIZIONE – MODALITÀ PAGOPA

Si ricorda che l’Ordine ha l’obbligo di aderire alla normativa prevista per la riscossione dei tributi e pagamenti, con le modalità denominate pagoPA.

Pertanto il versamento della quota annuale dovuta dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il sistema di pagamento PagoPa

Riceverete a breve l’avviso di pagamento e le relative istruzioni tecniche sulle varie procedure di pagamento.

Si comunica altresì che la scadenza del versamento è prevista per il 31 marzo 2024.

Le quote sono così ripartite:

Iscritti all’Albo con età inferiore ai 36 anni: Euro 280,00

Iscritti all’Albo con età superiore ai 36 anni: Euro 380,00

Iscritti all’Elenco Speciale: Euro 180,00

STP: Euro 450,00

COMUNICATO STAMPA ORDINI DELLA SARDEGNA

COMUNICATO STAMPA “Deposito dei bilanci, Gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Sardegna sostengono la posizione del Consiglio Nazionale: «Non è un semplice adempimento telematico. Servono competenze, formazione e responsabilità specifiche»”.

Istituzioni commissioni dell’Ordine di Tempio Pausania – manifestazione di interesse

Desideriamo comunicarVi che il Consiglio dell’Ordine, dovendo procedere alla formazione delle Commissioni Istituzionali, intende promuovere e favorire la partecipazione attiva degli iscritti alla vita dell’Ordine, coinvolgendo nelle attività delle Commissioni coloro che siano interessati a offrire il proprio contributo professionale.

Le Commissioni istituite sono le seguenti:

a) Opinamento parcelle e deontologia;
b) Crisi d’impresa e procedure concorsuali;
c) Formazione ed eventi;
d) Innovazione digitale ed IA;
e) Albo, Tirocinio e promozione professionale;
f) Lavoro e cooperazione.

Invitiamo pertanto gli interessati a presentare manifestazione di interesse alla Segreteria dell’Ordine, all’indirizzo e-mail segreteria@odcecolbiatempio.it, entro il 10 ottobre 2026, manifestando la propria disponibilità a far parte di almeno una Commissione.

Sarà possibile indicare più Commissioni, o anche tutte, specificando l’ordine di preferenza.

Sostituzione componente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tempio Pausania

Si comunica che, a seguito delle dimissioni rassegnate dalla Dott.ssa Gabriela Savigni in ragione della nomina a Consigliera Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, il Consiglio, nella seduta del 15 giugno 2026, ha provveduto alla sua sostituzione mediante surroga con la prima dei non eletti della lista vincente Dott.ssa Sara Pica

Esito elezione del Consiglio dell’Ordine, del Collegio dei Revisori e del Comitato Pari Opportunità 15-16 gennaio 2026

In allegato quanto in oggetto

Piattaforma PagoPA

“Si comunica che, come stabilito dal DL n. 76 del 16 luglio u.s. (Decreto semplificazioni), l’Ordine è obbligato all’utilizzo della piattaforma PagoPA per la riscossione dei pagamenti effettuati da soggetti terzi, che siano essi iscritti all’Ordine,  privati o società, inerenti tutti i servizi erogati.

Per generare qualsiasi avviso di pagamento relativo ai nostri servizi (nuove iscrizioni Albo e Tirocinio, diritti di segreteria, corsi di formazione) è sufficiente cliccare sul logo PagoPA che trovate sulla sinistra dell’home page del sito e seguire le istruzioni.”

QUOTA ANNUALE D’ISCRIZIONE – MODALITÀ PAGOPA

Si ricorda che l’Ordine ha l’obbligo di aderire alla normativa prevista per la riscossione dei tributi e pagamenti, con le modalità denominate pagoPA.

Pertanto il versamento della quota annuale dovuta dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il sistema di pagamento PagoPa

Riceverete a breve l’avviso di pagamento e le relative istruzioni tecniche sulle varie procedure di pagamento.

Si comunica altresì che la scadenza del versamento è prevista per il 31 marzo 2024.

Le quote sono così ripartite:

Iscritti all’Albo con età inferiore ai 36 anni: Euro 280,00

Iscritti all’Albo con età superiore ai 36 anni: Euro 380,00

Iscritti all’Elenco Speciale: Euro 180,00

STP: Euro 450,00

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