In Primo Piano
Scadenze fiscali
01 Feb 2026 (20)
1) Versamento somme non trattenute dai sostituti di imposta a seguito della presentazione del modello 730/2025
2) Versamento somme non trattenute dai sostituti di imposta a seguito della presentazione del modello 730/2025
3) Superbollo: versamento
4) Versamento tasse annuali sulle concessioni governative
5) Versamento canone RAI per i soggetti per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche
6) Bollo auto Friuli Venezia Giulia e Sardegna: versamento
7) Versamento somme non trattenute dai sostituti di imposta a seguito della presentazione del modello 730/2025
8) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
9) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
10) Presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale
11) Denuncia annuale delle variazioni dei redditi dominicale ed agrario
12) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo
13) Canone RAI: comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che corrispondono pensioni senza vincolo di tesoreria unica
14) Opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta precedente e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata
15) Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 (c.d. Esterometro)
16) Canone RAI: comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica
17) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo
18) Soggetti che effettuano erogazioni liberali per la realizzazione di "progetti culturali": Comunicazione dell'ammontare e dei beneficiari delle erogazioni liberali
19) Strutture sanitarie, medici, ed altri soggetti: comunicazione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel periodo 01/01/2025 - 31/12/2025
20) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo
15 Feb 2026 (50)
1) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
2) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
3) Versamento imposta sugli intrattenimenti
4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
5) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
6) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
7) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
25) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
26) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio
27) Versamento saldo imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR
28) Versamento saldo imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR
29) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio
30) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
32) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
34) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
35) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
36) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
37) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
38) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
39) Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati: versamento Iva 4 trimestre 2025
40) Subfornitura: Versamento IVA 4 trimestre 2025
41) Contribuenti Iva trimestrali speciali: versamento Iva 4 trimestre 2025
42) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
43) Enti pubblici: liquidazione e versamento Iva mese precedente
44) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
45) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
46) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
47) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
48) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
49) Contribuenti Iva trimestrali "naturali": versamento Iva 4 trimestre 2025
50) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
19 Feb 2026 (1)
1) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente
Rassegna Stampa
Tre forfettari su dieci pagano la flat tax al 5%
I dati dicono che nel 2025 la flat tax ha registrato un grande successo con più di 242 mila adesioni tra le nuove partite Iva. La possibilità di versare solo il 5% sul reddito imponibile calcolato a forfait, e ulteriormente ridotto in base ai contributi previdenziali obbligatori, rende spesso imbattibile la convenienza di questo regime super agevolato, per chi ne rispetta i requisiti. La quota di forfettari che applicano la flat tax del 5% è più alta nei settori con un maggior turnover o in quelli che hanno registrato un picco recente di aperture. Molto più bassa è invece tra i professionisti. Dal 2016, ovvero da quando ha sostituito completamente il regime dei vecchi minimi, il forfait è stato scelto da 2,2 milioni di persone fisiche. Anche un rapporto dell’Inapp di gennaio si è soffermato sul fenomeno dei ‘dependent contractor’ o ‘falsi autonomi’.
Realizzo controllato ad ampio raggio, conferma per le operazioni intra Ue
Il conferimento di partecipazioni in realizzo controllato è uno strumento imprescindibile per le riorganizzazioni societarie. L’operazione consente la creazione di società-holding in modalità fiscalmente efficiente, agevolando la continuità aziendale e il passaggio generazionale, non solo per i grandi gruppi industriali, ma anche per le imprese familiari. In particolare: il ‘conferimento di controllo’ consente di aggregare le partecipazioni dei soci-familiari in una holding comune; il ‘conferimento di minoranza’ si adatta alle imprese condotte da famiglie multi-ramo con la creazione di più holding, per ciascun ramo. Lo strumento è sempre più utilizzato anche grazie alle aperture del Fisco. L’orientamento è oramai consolidato, come dimostrano le risposte a interpello degli ultimi anni.
Iva e prestazioni reciproche: l’insidia del contratto misto dietro la permuta apparente
Le nuove regole sulla base imponibile Iva riportano l’attenzione sulle operazioni permutative, spesso trascurate sul piano fiscale. La nozione Iva di permuta è più ampia di quella civilistica, includendo qualsiasi scambio tra beni e/o servizi. Occorre quindi verificare se l’operazione sia una vera permuta o un contratto misto con corrispettivi autonomi compensabili. In presenza di prestazioni indipendenti e valori definiti, la compensazione è solo una modalità di pagamento e non configura permuta. La permuta esiste quando le prestazioni sono reciprocamente condizionate e fungono l’una da corrispettivo dell’altra. Criticità investono anche il conguaglio che, con le nuove regole, tende a rilevare ai fini Iva come integrazione del corrispettivo o componente di costo.
Credito già noto al Fisco: sì al rimborso anche se la domanda è generica
La Corte di giustizia tributaria della Basilicata, con la sentenza n. 294/272025, segna un passaggio importante nel contenzioso tributario e riafferma un principio di diritto che incide nettamente sul rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria: il diritto al rimborso di un credito, già riconosciuto dal Fisco, non può essere messo in discussione da formalismi documentali. Il caso trae origine dal diniego di rimborso di un credito Iva maturato nel 2007, per il quale la società contribuente aveva già provveduto al pagamento della cartella esattoriale, salvo poi presentare istanza di restituzione degli importi indebitamente versati. Le Entrate avevano detto no, sostenendo la genericità della domanda e la mancata esposizione del credito nella dichiarazione successiva.
Bonus casa su oneri in parte indetraibili: serve un atto di recupero
La Corte di giustizia tributaria di Ravenna, con la sentenza 124/2/2025, ha sostenuto che è impugnabile la comunicazione di scarto dello sconto in fattura, poiché si tratta di un atto che limita l’applicazione di un’agevolazione, con effetti corrispondenti alla revoca di cui all’art. 19, comma 1, lettera h) del Dlgs n. 546. Quando non sussiste la frode è illegittimo sospendere gli effetti della cessione del credito ex art. 122-bis del Dl 34/2020, poiché tale provvedimento eccede il fine previsto dalla norma. Nel caso analizzato un condominio che aveva sostenuto spese per interventi edilizi cedeva il bonus alla società appaltatrice che era anche general contractor. Le Entrate scartarono la cessione sostenendo che nel credito era contenuta anche la remunerazione del general contractor, inammissibile ai fini della detrazione.
Dai ricavi al magazzino, gli indicatori che smascherano le imprese filtro
L’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia, nel quaderno antiriciclaggio 28/2025, ha analizzato le imprese filtro che sono più difficili da riconoscere rispetto alle ‘cartiere’ perché sono imprese reali, con una sede, una struttura organizzativa, talvolta dipendenti e rapporti bancari regolari. Le imprese filtro sono quelle che fanno da tramite tra le cartiere e le aziende operative. Le prime emettono fatture false e spesso spariscono in fretta; le seconde, invece, ottengono il vantaggio finale. Le imprese filtro, come anticipato, collegano questi due soggetti, allungando la catena delle operazioni e rendendo più difficile la ricostruzione del percorso del denaro. In pratica, agiscono come uno ‘schermo’: ricevono e riemettono fatture, fanno transitare flussi finanziari e contribuiscono a separare formalmente chi genera la fattura falsa da chi ne trae il beneficio. Il rischio per gli operatori in regola è quello di incappare in una ‘buffer company’ e finire sotto inchiesta.
Trust tassato all’entrata: un beneficiario può lucrare sulla franchigia
La nuova disciplina fiscale dei trust pone difficoltà interpretative sulla corretta quantificazione e sull’uso della franchigia nel regime di tassazione all’entrata. In questo regime rilevano solo i beneficiari in vita al momento del conferimento o dell’apertura della successione, escludendo i nascituri. L’opzione per la tassazione all’entrata comporta il consumo anticipato delle franchigie dei beneficiari, anche senza certezza di un futuro arricchimento effettivo. Ciò può penalizzare i beneficiari se riceveranno in seguito donazioni dirette, perché la franchigia risulterà già in tutto o in parte utilizzata. La tassazione si fonda su un arricchimento solo potenziale, non su un trasferimento patrimoniale effettivo.
Dichiarazioni, imprese miste al test del calcolo del prorata
Uno dei passaggi più importanti della dichiarazione annuale Iva è rappresentato dalla determinazione della percentuale dell’Iva ammessa in detrazione (prorata) per le c.d. imprese miste. Questo passaggio che nel modello Iva 2026 trova evidenza nella compilazione del rigo VF34, non è un mero riepilogo di dati contabili, ma presuppone anche delle scelte non facili in merito alla classificazione di determinate operazioni sotto il profilo della rilevanza o meno ai fini del calcolo, in particolare le operazioni esenti finanziarie e immobiliari delle quali è dubbio stabilire il carattere ordinario o occasionale/strumentale. Le conseguenze di valutazioni errate possono essere molto pesanti. Dall’attuazione della riforma fiscale dell’Iva potrebbero arrivare effetti positivi tra cui la possibilità per le imprese miste di optare per l’applicazione del prorata ai soli acquisti a utilizzazione promiscua.
Sanzioni fiscali da giustificare
Vanno rispettate le garanzie difensive del contribuente. Lo ha affermato la Cassazione civile tributaria nella sentenza n. 498/2026 depositata lo scorso 9 gennaio. Il contribuente, entro i termini per il ricorso, può presentare deduzioni difensive contro un atto con cui si contestano sanzioni. In questo caso, viene notificato entro un anno l’atto di irrogazione della sanzione che però deve essere motivato con riferimento espresso alle deduzioni stesse, pena l’illegittimità dell’atto. Infatti, l’atto di irrogazione è annullabile se non c’è la motivazione rafforzata, non essendo sufficienti mere clausole di stile, tipo ‘le deduzioni non meritano accoglimento’.
Iva, errore senza effetti penali
La Cassazione penale, nella sentenza n. 5051 dello scorso 9 gennaio, si è pronunciata sul caso di una società che non si è avvalsa del reverse charge. Secondo i giudici non costituisce reato applicare in azienda un regime fiscale improprio rispetto all’operazione compiuta. È escluso che a carico dell’amministratore della Srl si configuri la dichiarazione fraudolenta con l’uso di fatture per operazioni inesistenti soltanto perché la società assolve l’Iva ordinaria con diritto di rivalsa invece di utilizzare il reverse charge, che sarebbe stato imposto dalla natura hi-tech dei beni acquistati: sussiste senz’altro l’irregolarità tributaria, ma l’operazione non è inesistente perché nelle fatture risultano indicate in modo corretto sia i beni compravenduti, con le relative quantità e i corrispondenti prezzi, sia l’imposta nel suo ammontare.
Avvisi ai soci, optional l’allegato
Con l’ordinanza n. 1667/2026 la Cassazione civile ha chiarito che negli avvisi tributari notificati ai soci di società di capitali a base ristretta, la motivazione può operare per relationem, richiamando il contenuto del provvedimento notificato alla società, anche senza che sia allegato il relativo avviso societario. Secondo i giudici di legittimità l’avviso di accertamento notificato al socio di una Srl a base ristretta è adeguatamente motivato anche se rinvia per relationem all’avviso notificato alla società senza allegazione, poiché il socio ha diritto di accesso ai documenti sociali.
Novità fiscali
Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sui compensi per il trattamento economico accessorio erogati al personale non dirigenziale delle PA
La manovra 2026 ha previsto per il corrente anno che i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico, sono assoggettati, salvo rinuncia espressa del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 4/E del 29 gennaio 2026, ha istituito una serie di codici tributo che sono esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘Importi a debito versati’.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello ‘F24 enti pubblici’ (F24 EP), dell’imposta sostitutiva in argomento, l’Agenzia ha istituito i seguenti codici tributo: ‘179E’, ‘180E’ e ‘181E’. I suddetti codici tributo sono esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importi a debito versati’.
Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato
La legge di Bilancio 2026 ha previsto che gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno in corso, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1°gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salvo rinuncia espressa del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.
L’imposta in parola si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33 mila euro.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite il modello F24, della citata imposta sostitutiva l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026, ha istituito una serie di codici tributo esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘Importi a debito versati’.
Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, nonché per indennità di turno
La legge di Bilancio 2026 ha previsto, per l’anno in corso, che le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e nei giorni di riposo settimanale, nonché di indennità di turno e ulteriori emolumenti riconosciuti al lavoro a turno, siano assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite il modello F24, dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 2/E del 29 gennaio 2026, ha istituito una serie di codici tributo che sono esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘Importi a debito versati’.
Avvisi
Esito elezione del Consiglio dell’Ordine, del Collegio dei Revisori e del Comitato Pari Opportunità 15-16 gennaio 2026
In allegato quanto in oggetto
Piattaforma PagoPA
“Si comunica che, come stabilito dal DL n. 76 del 16 luglio u.s. (Decreto semplificazioni), l’Ordine è obbligato all’utilizzo della piattaforma PagoPA per la riscossione dei pagamenti effettuati da soggetti terzi, che siano essi iscritti all’Ordine, privati o società, inerenti tutti i servizi erogati.
Per generare qualsiasi avviso di pagamento relativo ai nostri servizi (nuove iscrizioni Albo e Tirocinio, diritti di segreteria, corsi di formazione) è sufficiente cliccare sul logo PagoPA che trovate sulla sinistra dell’home page del sito e seguire le istruzioni.”
QUOTA ANNUALE D’ISCRIZIONE – MODALITÀ PAGOPA
Si ricorda che l’Ordine ha l’obbligo di aderire alla normativa prevista per la riscossione dei tributi e pagamenti, con le modalità denominate pagoPA.
Pertanto il versamento della quota annuale dovuta dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il sistema di pagamento PagoPa
Riceverete a breve l’avviso di pagamento e le relative istruzioni tecniche sulle varie procedure di pagamento.
Si comunica altresì che la scadenza del versamento è prevista per il 31 marzo 2024.
Le quote sono così ripartite:
Iscritti all’Albo con età inferiore ai 36 anni: Euro 280,00
Iscritti all’Albo con età superiore ai 36 anni: Euro 380,00
Iscritti all’Elenco Speciale: Euro 180,00
STP: Euro 450,00
DOCUMENTO “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”
In allegato il documento di studio “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”
Esito elezione del Consiglio dell’Ordine, del Collegio dei Revisori e del Comitato Pari Opportunità 15-16 gennaio 2026
In allegato quanto in oggetto
Piattaforma PagoPA
“Si comunica che, come stabilito dal DL n. 76 del 16 luglio u.s. (Decreto semplificazioni), l’Ordine è obbligato all’utilizzo della piattaforma PagoPA per la riscossione dei pagamenti effettuati da soggetti terzi, che siano essi iscritti all’Ordine, privati o società, inerenti tutti i servizi erogati.
Per generare qualsiasi avviso di pagamento relativo ai nostri servizi (nuove iscrizioni Albo e Tirocinio, diritti di segreteria, corsi di formazione) è sufficiente cliccare sul logo PagoPA che trovate sulla sinistra dell’home page del sito e seguire le istruzioni.”
QUOTA ANNUALE D’ISCRIZIONE – MODALITÀ PAGOPA
Si ricorda che l’Ordine ha l’obbligo di aderire alla normativa prevista per la riscossione dei tributi e pagamenti, con le modalità denominate pagoPA.
Pertanto il versamento della quota annuale dovuta dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il sistema di pagamento PagoPa
Riceverete a breve l’avviso di pagamento e le relative istruzioni tecniche sulle varie procedure di pagamento.
Si comunica altresì che la scadenza del versamento è prevista per il 31 marzo 2024.
Le quote sono così ripartite:
Iscritti all’Albo con età inferiore ai 36 anni: Euro 280,00
Iscritti all’Albo con età superiore ai 36 anni: Euro 380,00
Iscritti all’Elenco Speciale: Euro 180,00
STP: Euro 450,00
DOCUMENTO “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”
In allegato il documento di studio “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”