In Primo Piano
Scadenze fiscali
01 Mag 2024 (1)
1) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
15 Mag 2024 (49)
1) Versamento imposta sugli intrattenimenti
2) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
3) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
4) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
5) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
6) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
7) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
25) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
26) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
27) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
32) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
33) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
34) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
35) Contribuenti Iva trimestrali "per opzione": versamento Iva 1 trimestre
36) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
37) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
38) Contribuenti Iva trimestrali (subfornitori): Versamento Iva dovuta nel 1 trimestre relativa alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura
39) Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati: versamento Iva 1 trimestre
40) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
41) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
42) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento saldo IVA 2023
43) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente tenuto conto dell'Iva esigibile nel secondo mese precedente.
44) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
45) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
46) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
47) Contribuenti Iva trimestrali "naturali": versamento Iva relativa al 1 trimestre
48) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
49) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
19 Mag 2024 (1)
1) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente
30 Mag 2024 (9)
1) Superbollo: versamento
2) Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno
3) Bollo auto: versamento
4) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
5) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
6) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
7) Dichiarazione dei redditi presentata dagli eredi
8) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
9) Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare
Rassegna Stampa
Leo. ‘Contro i grandi evasori 200 banche dati interconnesse’
Nel corso dell’incontro a Trento su ‘Riforma fiscale: pagare tutti per pagare meno’ si è parlato della lotta alla grande evasione e della polemica, anche all’interno della maggioranza, sul redditometro. Il viceministro all’Economia, Maurizio Leo ha detto che il redditometro non esiste più dal 2018 e che bene ha fatto la premier Meloni a sottoporre a rivisitazione la misura predisposta. Pianificazione ed emergenza sono le parole d’ordine. Se da una parte c’è l’ansia di recuperare risorse per finanziare parti di riforma, dall’altra si vuole costruire un percorso di lunga durata sostenibile e privo dei caratteri dell’urgenza. L’interoperabilità delle 200 banche dati esistenti rappresenta una delle condizioni migliori per la lotta alla grande evasione ha detto il vice ministro Leo. La grande priorità è costituita dalla scoperta dei grandi evasori ovvero di chi non presenta la dichiarazione dei redditi e gira con il Suv. Chi ha contribuito ai 15 miliardi di truffe scoperte dalla Guardia di Finanza sugli ecobonus per i lavori immobiliari. Chi fa parte della criminalità organizzata ed è un cattivo cittadino.
Rimanenze, via il doppio binario tra i valori contabili e fiscali
Rimozione del doppio binario tra valori contabili e fiscali per la valutazione delle rimanenze di opere e servizi. L’art. 9 del decreto Irpef-Ires risolve due problemi. Il primo riguarda l’art. 92, comma 6, del Tuir che, nella sua formulazione attuale, prevede la valutazione al termine dell’esercizio dei prodotti in corso di lavorazione e dei servizi in corso di esecuzione in base alle spese sostenute: disposizione che riguarda le opere di durata non superiore a 12 mesi. Questo criterio di valutazione che riguarda i lavori in corso su ordinazione, comporta la rilevazione dei ricavi e del margine della commessa soltanto quando il contratto è completato, ossia alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene realizzato. Tuttavia, l’Oic 23 consente anche l’applicazione del criterio della percentuale di completamento che comporta la rilevazione dei costi, dei ricavi e del risultato della commessa negli esercizi in cui i lavori sono eseguiti. La riforma apre al metodo della percentuale di completamento anche per la valutazione di prodotti in corso di lavorazione, opere, forniture e servizi infrannuali in conformità ai principi contabili.
Attestazioni e perizie, nel decreto Salva casa nuovo carico di responsabilità sui professionisti
Il decreto Salva casa intende rendere più facile la vita ai cittadini, con un intenso ampliamento delle possibilità di sanatoria su interventi difformi rispetto a quanto dichiarato in Comune. Ma, nel contempo, comporta un nuovo carico di adempimenti e responsabilità che gravano sui professionisti tecnici. Il Salva casa lega la nuova sanatoria al pagamento di una sanzione, che andrà da un minimo di mille euro ad un massimo di 31 mila euro. Questa sanzione sarà pari ‘al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi’ che vengono resi legittimi. In caso di immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, invece, andrà applicata una sanzione pari ‘al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione’. L’importo della sanzione tributaria da versare dovrà essere determinato da un professionista abilitato e lo sarà ‘previa perizia di stima’. Per le difformità parziali il decreto elimina la doppia conformità che resta solo per gli abusi e le difformità più pesanti.
Agli amministratori più potere di attivare le procedure concorsuali
Il Codice della crisi d’impresa ha attribuito esclusivamente agli amministratori della società la legittimazione ad accedere agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, garantendo la loro indipendenza dai soci (art. 120 bis, comma 1). Questo ha ridotto il potere dei soci a favore dell’organo amministrativo. Infatti, dal momento dell’iscrizione della decisione di accedere al concordato e fino alla sua omologazione, i soci possono revocare gli amministratori solo per giusta causa. La norma specifica che l’accesso a una procedura concorsuale non costituisce giusta causa e che ogni revoca durante il periodo di protezione deve essere approvata dal tribunale. La giurisprudenza, vedi il caso del Tribunale dell’Aquila, ha iniziato a esplorare i confini della “giusta causa”, che include circostanze che pregiudicano la fiducia dei soci. La revoca degli amministratori può quindi essere giustificata per ragioni di opportunità, come l’incapacità di acquisire consenso dai creditori, ma non per il contenuto della proposta di concordato, poiché gli interessi patrimoniali dei soci sono già tutelati nelle fasi successive.
La rateizzazione del debito fiscale blocca il sequestro
In virtù del decreto sanzioni, il sequestro nei reati tributari finalizzato alla confisca non potrà più essere disposto se l’interessato ha in corso l’estinzione mediante rateizzazione del debito tributario a condizione che sia in regola con i pagamenti e non vi sia concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale. Per effetto del favor rei la norma troverà applicazione immediata e quindi verosimilmente ne potranno beneficiare tutti coloro che hanno in atto un sequestro e in corso la rateazione del debito. Questi contribuenti potranno chiedere l’immediata revoca della misura nella sua totalità e non solo per la parte già restituita all’Erario. La preclusione al sequestro in presenza di rateazione del debito tributario trova applicazione anche se la rateizzazione sia stata avviata a seguito di ravvedimento speciale sia in occasione della norma originaria, sia a seguito delle varie riaperture ed estensioni in scadenza il 31 maggio.
Rottamazione quater: nuova chiamata alla cassa fino al 5 giugno
Per mantenere i benefici della rottamazione quater non si deve dimenticare di effettuare il versamento della rata entro il 5 giugno prossimo. Infatti, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate della rottamazione quater comporta effetti a dir poco spiacevoli in quanto i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo totale dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero. Inoltre riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. Sempre entro il 5 giugno sono chiamati alla cassa i contribuenti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori indicati dall’allegato 1 del c.d. decreto Alluvione, che ha prorogato di tre mesi i termini e le scadenze della definizione agevolata per le popolazioni delle regioni Toscana, Emilia-Romagna e Marche colpite dalle alluvioni lo scorso anno.
Auto nuova? Dal 3/6 via all’aiuto
Via libera agli incentivi per l’acquisto di auto elettriche, a basse emissioni, veicoli commerciali e moto. Complessivamente a disposizione c’è quasi un miliardo di euro. Quasi triplicato il contributo massimo ottenibile che da 5 mila euro sale a 13.750 euro per chi ha un Isee sotto i 30 mila euro e rottama un veicolo euro 0, 1 o 2. Dal prossimo 3 giugno sarà attiva la piattaforma online per effettuare le prenotazioni. I moduli per la richiesta dell’incentivo sono scaricabili dal sito. Il contributo varia in proporzione alla classe ambientale a cui appartiene il mezzo da rottamare. Gli incentivi sono riservati per l’acquisto di auto elettriche, ibride plug.in e a motore termico con un livello di emissione di CO2 fino a 135 gr/km. Finanziato anche l’acquisto di ciclomotori elettrici e non, di veicoli commerciali leggeri e di moto. Una circolare del Mimit fornisce le indicazioni operative per la fruizione dell’ecobonus.
Nuove sanzioni subito operative
Primo test sulle nuove sanzioni sulle dichiarazioni per il 2023: l’entrata in vigore delle regole contenute nel decreto per le violazioni commesse dal 1°settembre 2024 può cambiare la base di riferimento in caso, ad esempio, di dichiarazione omessa. Nella generalità dei casi, invece, per i prossimi versamenti di imposta si applicherà ancora la sanzione del 30%. La misura precedente in tema di omessi versamenti rischia però di complicare la base di calcolo delle sanzioni proprio nel caso in cui si debba sanzionare l’omissione dichiarativa. Sono queste alcune delle conseguenze operative derivanti dal contenuto del decreto di riforma delle sanzioni amministrative e penal tributarie nella formulazione del testo che è stata vagliata dal Consiglio dei ministri venerdì scorso. La decorrenza delle nuove disposizioni impatta in modo immediato sugli adempimenti dichiarativi relativi al periodo di imposta 2023 per i quali la data di scadenza è fissata al 15 ottobre 2024.
Avvisi su scadenze errate
L’Agenzia delle Entrate ha inviato ai contribuenti il risultato dei controlli automatizzati del modello dichiarativo del 2022, periodo d’imposta 2021, con invito a pagare le sanzioni per ritardo nei versamenti degli acconti del 2021 ma non ha tenuto conto delle proroghe introdotte e dei contenuti dei propri documenti di prassi. L’assistenza ha risposto che le tardività indicate nei detti avvisi, ma riguardanti i contributi previdenziali, non possono essere regolarizzate dall’ufficio che ha emesso gli stessi inviti. Questo il paradosso dell’ennesima lettera di compliance inviata ai contribuenti che non tiene conto di quanto ha previsto il decreto ‘Sostegni-bis’ che ha disposto, per i soggetti Isa e assimilati la proroga dei versamenti degli acconti del 2021 dal 30 luglio 2021 al 15 settembre 2021.
Superbonus, meno decadenze
Il decreto “Salva-Casa”, approvato il 24 maggio 2024, offre maggiori margini di errore per chi ha realizzato lavori agevolati dal Superbonus, riducendo le cause di decadenza. La riscrittura delle tolleranze costruttive ed esecutive del Testo Unico Edilizia (TUE) limita una delle cause di decadenza del Superbonus prevista dal decreto legge 34/2020. Ora, gli scostamenti tra titolo abilitativo e lavori possono arrivare fino al 5%, rispetto al precedente 2%. Il decreto estende inoltre la lista delle irregolarità tollerate e automaticamente sanate. Queste novità si applicano ai lavori realizzati entro il 24 maggio 2024, riducendo il rischio di contestazioni fiscali per difformità dalla Cila, e proteggono i contribuenti da possibili revoche del beneficio fiscale per lievi irregolarità edilizie.
Novità fiscali
Ravvedimento speciale
Il decreto legge ‘Milleproroghe’ contiene disposizioni che prevedono l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso alle violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. Vengono fornite indicazioni anche in merito alle disposizioni che prevedono la riapertura dei termini per chi non ha perfezionato la procedura di regolarizzazione entro il 30 settembre 2023.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E del 15 maggio 2024, ha fornito istruzioni operative agli uffici per garantire l’uniformità di azione.
ESTENSIONE DEL RAVVEDIMENTO SPECIALE PER L’ANNO D’IMPOSTA 2022
Il decreto ‘Milleproroghe’ ha esteso l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento speciale alle violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate con specifico riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. Obiettivo della misura è ‘stimolare il meccanismo del ravvedimento, in chiave di miglioramento della spontanea compliance rispetto alle imposte autoliquidate dai contribuenti relativamente all’anno d’imposta 2022’.
Il ravvedimento speciale è stato istituito dalla legge di Bilancio 2023; si tratta di una forma di ravvedimento operoso che, in parziale deroga alla disciplina ordinaria, consente ai contribuenti di regolarizzare le violazioni mediante il pagamento di una sanzione pari a un diciottesimo del minimo di legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti, in un’unica soluzione o a rate.
L’estensione del ravvedimento speciale alle violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 è ammessa al ricorrere delle condizioni di legge, a patto che la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata.
Il ravvedimento speciale si perfeziona con il pagamento, entro il 31 maggio 2024, dell’intero importo dovuto, o della prima rata, oltreché con la rimozione delle irregolarità od omissioni che si vogliono sanare.
È bene ricordare che non è possibile avvalersi del ravvedimento speciale per regolarizzare le violazioni che, alla data di versamento dell’intero importo o della prima rata, siano state già contestate con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione di sanzioni. La consegna di un Pvc è invece ostativa alla procedura agevolativa in parola.
Se si opta per il pagamento a rate, sulle 3 rate successive alla prima vanno corrisposti gli interessi nella misura del 2%. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione si applicano gli interessi previsti dall’art. 20 del Dpr n. 502/1973, con decorrenza dal 1°giugno 2024.
RIAPERTURA DEI TERMINI PER GLI ANNI D’IMPOSTA 2021 E PRECEDENTI
L’art. 7 del Dl n. 39/2024 ha disposto per i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di ravvedimento speciale disciplinata dalla manovra 2023, la riapertura dei termini per regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni, purché validamente presentate, relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti.
I contribuenti possono fruire della riapertura dei termini per l’adesione al ravvedimento speciale qualora:
- non abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, non avendo compiuto tutti gli adempimenti necessari ai fini del relativo perfezionamento (ad esempio, rimosso le irregolarità od omissioni);
- abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente ad alcune violazioni, entro il 30 settembre 2023, e intendano ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni, diverse da quelle in precedenza regolarizzate, con riferimento alla stessa annualità, anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un Pvc consegnato dopo il 30 settembre 2023;
- abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente alle violazioni commesse in alcune annualità, entro il 30 settembre 2023, e intendano ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni, riferibili ad annualità in precedenza non regolarizzate, anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un Pvc consegnato dopo il 30 settembre 2023;
- abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente ad alcune violazioni, entro il 30 settembre 2023, ma siano decaduti dal beneficio della rateazione, a causa del mancato o tardivo pagamento delle rate successive alla prima, purché intendano sanare violazioni diverse da quelle già regolarizzate, anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un Pvc consegnato dopo il 30 settembre 2023.
Anche in tale caso, il perfezionamento della ‘nuova’ regolarizzazione presuppone la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento degli importi dovuti, in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2024. In alternativa è possibile il pagamento, entro lo stesso termine del 31 maggio 2024, di un importo pari a 5 delle 8 rate previste dalla legge di Bilancio 2023. Le residue 3 rate, sulle quali si applicano gli interessi del 2%, sono dovute entro i termini del 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024.
In merito alle modalità di calcolo degli importi dovuti la circolare precisa che:
In caso di versamento in unica soluzione sono dovuti:
- il tributo;
- gli interessi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del versamento;
- la sanzione nella misura di un diciottesimo.
In caso di versamento rateale, sono dovuti:
- alla data del primo versamento: un importo pari a ⅝ del tributo; un ammontare pari a ⅝ degli interessi complessivi da ravvedimento; un importo pari a ⅝ della sanzione ridotta nella misura disposta dal ravvedimento speciale;
- alla data del versamento di ciascuna delle 3 rate successive: un importo pari a ⅛ del tributo; un ammontare pari a ⅛ degli interessi complessivi da ravvedimento; un importo pari a ⅛ della sanzione da ravvedimento speciale; l’ammontare degli interessi da rateazione, calcolati, sull’importo di ciascuna rata, dal 1°giugno 2024 alla data del versamento di ciascuna rata.
Crediti di imposta per investimenti ‘Transizione 4.0’
Con il decreto direttoriale del 24 aprile scorso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito il contenuto e le modalità per l’invio dei modelli di comunicazione relativi agli importi per gli investimenti ‘Transizione 4.0’ e ai relativi crediti d’imposta.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 25/E del 15 maggio 2024, ha riattivato i codici tributo che erano stati sospesi dallo scorso 12 aprile con la risoluzione n. 19/E/2024, tenuto conto di quanto previsto dal Dl n. 39/2024.
Le imprese che hanno validamente inviato la comunicazione in parola possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi e per quelli in investimenti in attività di Ricerca & sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, indicando i codici tributo richiamati nella risoluzione n. 19/E/2024 e come ‘anno di riferimento’ l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa.
Qualora i crediti utilizzati in compensazione non dovessero trovare riscontro in quelli delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati.
Codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 24/E del 14 maggio 2024, ha istituito il codice tributo ‘7070’ denominato ‘Credito d’imposta – patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo n. 28/2010 e dall’articolo 3 del decreto legge n. 132/2014’.
Si tratta, in sostanza, del credito d’imposta spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita, parametrato a importi stabiliti con il decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Economia del 1°agosto 2023. Lo stesso decreto disciplina anche le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito d’imposta.
Sempre il decreto del 1° agosto stabilisce che il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, tramite modello F24, presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo dei crediti di imposta relativi ai procedimenti di mediazione civile e commerciale
Con la risoluzione n. 23/E del 14 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta relativi ai procedimenti di mediazione civile e commerciale di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.
Proprio l’articolo 20 riconosce alle parti coinvolte in mediazioni civili o commerciali che trovano un’intesa, un credito d’imposta che ammonta al massimo a 600 euro. Se la mediazione è demandata dal giudice, alle parti viene riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino all’importo di 600 euro.
Lo stesso articolo 20 riconosce, poi, un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino all’importo massimo di 518 euro.
Agli organismi di mediazione è riconosciuto, infine, un credito d’imposta commisurato all’indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, fino a un importo massimo annuale di 24.000 euro.
Con il decreto del 1°agosto 2023 il ministero della Giustizia, di concerto con il ministero dell’Economia, ha disciplinato le procedure e le modalità di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti d’imposta in parola e di riconoscimento di tali crediti, nonché le modalità di trasmissione all’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei beneficiari e dei relativi importi.
I beneficiari dei crediti d’imposta possono visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione nel proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito delle Entrate.
I nuovi codici tributo sono i seguenti:
- ‘7067’ denominato ‘Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – indennità ODM e compenso avvocato’;
- ‘7068’ denominato ‘Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – contributo unificato’;
- ‘7069’ denominato ‘Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – ODM’.
Legge di Bilancio 2024 – Novità sulla disciplina delle locazioni brevi
La manovra 2024 ha previsto modifiche alla disciplina fiscale delle locazioni brevi. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10/E del 10 maggio 2024, ha fornito le istruzioni operative agli uffici per garantire l’uniformità di azione in merito alle novità introdotte fiscali sul punto.
Modifiche alla disciplina fiscale delle locazioni brevi – Art. 1, comma 63, legge di Bilancio 2024
La legge di Bilancio 2024 ha modificato la norma che disciplina le locazioni brevi al fine di innalzare l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta sui redditi derivanti dai contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio d’attività d’impresa, che effettuano l’opzione per l’applicazione del regime fiscale della cedolare secca.
La circolare intende fornire istruzioni con riferimento alle novità introdotte dall’ultima manovra, fermo restando che valgono le indicazioni già fornite con la circolare n. 24/E/2017, se compatibili.
La disciplina fiscale delle locazioni brevi
Le locazioni brevi sono i contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni. Sono comprese le locazioni che prevedono la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’attività d’impresa.
I contratti di locazione brevi che sono tesi a soddisfare esigenze abitative transitorie anche per finalità turistica, devono essere stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa. Sono escluse dall’ambito applicativo della norma le locazioni brevi che rientrano nell’esercizio d’attività d’impresa, come definita dall’art. 55, comma 2, del Tuir e dall’art. 4 del Dpr n. 633/1972.
Il regime fiscale delle locazioni brevi viene riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta; ne consegue che, in caso di destinazione alla locazione breve di 5 o più appartamenti, l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale, condizione che preclude l’applicazione del regime fiscale delle locazioni brevi.
In merito all’oggetto del contratto, gli immobili posti in locazione, come anticipato, devono soddisfare finalità abitative e ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni del Dlgs n. 23/2011 in caso di opzione per l’imposta sostitutiva della cedolare secca.
La modifica dell’aliquota dell’imposta
Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applica l’aliquota del 26% in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. Tale aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
In merito all’entrata in vigore della nuova aliquota, questa trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2024 e, quindi, dal 1°gennaio 2024.
La ritenuta operata dagli intermediari
Per effetto delle nuove disposizioni oggetto della presente circolare, qualora i soggetti che esercitano attività d’intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, gli stessi sono tenuti ad operare la ritenuta del 21%, in qualità di sostituto d’imposta. Tale ritenuta va effettuata a titolo d’acconto sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario.
Per esigenze di semplificazione degli adempimenti, la ritenuta è mantenuta nella misura del 21% prevedendo che sia operata dagli ‘intermediari’ a titolo d’acconto indipendentemente dal regime fiscale adottato dal beneficiario.
Il documento di prassi amministrativa precisa inoltre che qualora i soggetti che esercitano attività d’intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici incassino o intervengano nel pagamento dei canoni, il contribuente è tenuto, per ciascun periodo d’imposta, a determinare l’imposta dovuta e a versare l’eventuale saldo dell’imposta, ottenuto previo scomputo delle ritenute d’acconto subite, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. I dati dell’imposta dovuta, delle ritenute subite e dell’imposta a saldo sono indicati nella dichiarazione dei redditi.
Gli adempimenti degli intermediari non residenti
Il comma 63, lettera c) sostituisce il comma 5-bis dell’art. 4 del Dl n. 50/2017 e modifica la modalità con la quale gli intermediari non residenti possono adempiere agli obblighi fiscali connessi alla disciplina delle locazioni brevi. Scopo della modifica normativa è adeguare l’ordinamento tributario nazionale alla sentenza della Corte di giustizia Ue del 22 dicembre 2022, causa C-83/21, Airbnb.
A seguito di questa modifica: i soggetti non residenti, che hanno una stabile organizzazione in Italia, effettuano gli adempimenti tramite la stabile organizzazione. Invece, i soggetti residenti in un Paese Ue, riconosciuti privi di una stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi o nominare, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale in Italia. I soggetti residenti al di fuori dell’Unione europea, con una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione, assolvono con questa agli adempimenti. Per i soggetti residenti al di fuori della Ue, riconosciuti privi di una stabile organizzazione nella Ue, che non ottemperano alla nomina del rappresentante fiscale, opera la disposizione che prevede una responsabilità solidale dei soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono al loro stesso gruppo.
Avvisi
Esami di Stato – Abilitazione Professione Commercialista ed Esperto Contabile anno 2024
INFORMATIVA VISIONABILE AL SEGUENTE LINK: https://commercialisti.it/informative/60-esami-di-stato-2024/
Piattaforma PagoPA
“Si comunica che, come stabilito dal DL n. 76 del 16 luglio u.s. (Decreto semplificazioni), l’Ordine è obbligato all’utilizzo della piattaforma PagoPA per la riscossione dei pagamenti effettuati da soggetti terzi, che siano essi iscritti all’Ordine, privati o società, inerenti tutti i servizi erogati.
Per generare qualsiasi avviso di pagamento relativo ai nostri servizi (nuove iscrizioni Albo e Tirocinio, diritti di segreteria, corsi di formazione) è sufficiente cliccare sul logo PagoPA che trovate sulla sinistra dell’home page del sito e seguire le istruzioni.”
QUOTA ANNUALE D’ISCRIZIONE – MODALITÀ PAGOPA
Si ricorda che l’Ordine ha l’obbligo di aderire alla normativa prevista per la riscossione dei tributi e pagamenti, con le modalità denominate pagoPA.
Pertanto il versamento della quota annuale dovuta dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il sistema di pagamento PagoPa
Riceverete a breve l’avviso di pagamento e le relative istruzioni tecniche sulle varie procedure di pagamento.
Si comunica altresì che la scadenza del versamento è prevista per il 31 marzo 2024.
Le quote sono così ripartite:
Iscritti all’Albo con età inferiore ai 36 anni: Euro 280,00
Iscritti all’Albo con età superiore ai 36 anni: Euro 380,00
Iscritti all’Elenco Speciale: Euro 180,00
STP: Euro 450,00
DOCUMENTO “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”
In allegato il documento di studio “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”
AVVISO AI TIROCINANTI
IN ALLEGATO CIRCOLARE REGOLE SULLA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO.
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