In Primo Piano
Scadenze fiscali
11 Gen 2026 (1)
1) Comunicazione delle ritenute effettuate sui compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso corrisposti a dipendenti della P.A.
14 Gen 2026 (3)
1) Comunicazione al pensionato dell'accoglimento o del mancato accoglimento della richiesta di effettuazione del pagamento rateale del canone Rai
2) Assistenza fiscale: comunicazione dei sostituti d'imposta di voler prestare assistenza fiscale
3) Comunicazione al pensionato dell'accoglimento o del mancato accoglimento della richiesta di effettuazione del pagamento rateale del canone TV
15 Gen 2026 (28)
1) Versamento imposta sugli intrattenimenti
2) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
3) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
4) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
5) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
6) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
7) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
8) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
9) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
10) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
11) Enti pubblici: liquidazione e versamento Iva mese precedente
12) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
15) Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo
16) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Versamento imposta sugli intrattenimenti
19) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
20) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
21) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
22) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
23) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
24) Enti pubblici: liquidazione e versamento Iva mese precedente
25) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
26) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
27) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
28) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
19 Gen 2026 (2)
1) Enti pensionistici: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati anagrafici dei soggetti per i quali è stato predisposto il pagamento rateale del canone TV
2) Enti pubblici: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati anagrafici dei soggetti per i quali è stato predisposto il pagamento rateale del canone TV
Rassegna Stampa
La spinta farmaceutica non basta ‘Crescita debole, ferma allo 0,1%’
Nella Nota sull’andamento dell’economia italiana, diffusa ieri, l’Istat evidenzia che nell’ultimo trimestre del 2025 la crescita del Paese ha registrato un aumento di appena lo 0,1%. I dati segnalano un indebolimento generalizzato dell’economia ad ottobre, dopo la ripresa registrata nel mese precedente. Non c’è ottimismo. A pesare sono i nuovi focolai di instabilità che potrebbero causare un rallentamento dell’economia a livello internazionale. E anche l’Italia non sarebbe immune. Modesta la dinamica del commercio, con un +0,3% per l’export e un +0,2% dell’import nel trimestre agosto-ottobre 2025. Ancora in negativo la produzione industriale (1% ad ottobre). Leggero calo anche per l’occupazione dopo due mesi di crescita (-0,1%), il tasso di disoccupazione scende al 5,7%, al di sotto della media Ue (6,3%). Inflazione a +1,7%. Molto positive le performance di crescita del settore farmaceutico con + 33,7% nell’export e +44,6% nell’import nei primi dieci mesi del 2025.
Sugli affitti brevi i vincoli Ue: limiti alle notti e per area
Sugli affitti brevi il Piano casa di Bruxelles prevede misure per proteggere le aree sottoposte a particolare stress abitativo, come i centri storici delle città più turistiche. Viene prevista la possibilità di limitare le locazioni, con un massimo annuale di notti vendibili o con l’obbligo di combinare questa modalità di affitto con altri canali, considerati più meritevoli di tutela, come quello agli studenti. Entro la fine dell’anno questo atto sarà presentato ufficialmente. L’obiettivo della normativa sarà limitare gli impatti negativi degli affitti brevi. Non ci saranno divieti alle locazioni inferiori a 30 giorni ma la proposta di legge conterrà limitazioni, anche pesanti. Naturalmente le regole non saranno le stesse su tutto il territorio nazionale, ma i riflettori saranno accesi sulle zone che subiscono l’impatto negativo degli affitti brevi, vedi i centri storici delle grandi città.
Attività ecosostenibili: dalla Ue la semplificazione per le imprese
L’Unione europea guarda alle imprese e con il regolamento delegato 2026/73, che modifica il 2021/2178 per quanto riguarda la semplificazione del contenuto e della presentazione delle informazioni da comunicare in merito alle attività ecosostenibili e i regolamenti delegati 2021/2139 e 2023/2486 sulla semplificazione di determinati criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se le attività economiche non arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali, prova a semplificare gli oneri per le imprese. Il filo conduttore è rappresentato dall’esclusione dell’applicazione delle regole sulla tassonomia in relazione ad un determinato fatturato. Il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea ed entrerà in vigore il 28 gennaio. Prevista un’applicazione retroattiva dal 1°gennaio per alcune imprese già vincolate per l’esercizio finanziario 2025. Secondo Bruxelles molte imprese hanno già adottato le norme sulla tassonomia ma ad alto tasso di complessità. Di qui l’intervento.
Forfettari, reddito da dipendente neutro se si termina il rapporto l’anno precedente
Se percepito in misura inferiore a 35 mila euro il reddito da lavoro dipendente non preclude l’accesso al regime forfettario ma occorre prestare attenzione anche alle altre cause ostative. Per accedere e restare nel regime forfettario vanno effettuate molte verifiche. Occorre constatare di essere in possesso dei requisiti di accesso ma anche di non trovarsi in una delle cause ostative previste dalla legge 190/2014. Una, attenzionata anche dalla manovra 2026, prevede che non possono accedere al forfettario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori ad una determinata soglia che è pari a 30 mila euro. Soglia che per il 2026 è stata innalzata a 35 mila euro. La verifica della soglia non è necessaria se il lavoro è cessato nell’anno precedente a quello di applicazione del regime. Un’altra causa ostativa preclude l’accesso al forfettario alle persone fisiche che esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori con i quali sono in corso rapporti di lavoro.
Registro al 3% per liquidare i professionisti uscenti
Nella risposta a interpello n. 3 pubblicata ieri l’Agenzia delle Entrate afferma che si applica l’imposta di registro al 3% per l’accordo con il quale si liquida il professionista associato a uno studio professionale in occasione della sua fuoriuscita per raggiunti limiti di età. Lo stesso documento precisa, però, che qualora l’accordo sia redatto in forma scritta ma concluso per corrispondenza, la tassazione proporzionale si applica solo in caso d’uso oppure nell’ipotesi di registrazione volontaria dell’atto che reca l’accordo stesso. Il caso analizzato dall’Amministrazione finanziaria riguardava un’associazione professionale notarile che, cessato il vincolo associativo con uno dei componenti per raggiunti limiti di età, deve riconoscere all’associato uscente un indennizzo previsto dai patti associativi.
Commercialisti, da domani il voto per gli Ordini
Si svolgeranno il 15 e il 16 gennaio le elezioni dei commercialisti per eleggere i rappresentanti degli ordini territoriali. La società ricorrente, Id Technology Srl, ha rinunciato all’istanza cautelare che si sarebbe dovuta svolgere oggi in camera di Consiglio presso il Tar del Lazio. La società, che offre servizi per il voto a distanza, si era rivolta al Tar dopo che il Consiglio nazionale dei commercialisti le aveva preferito la società Multicast Srl. Soddisfatto il presidente del Cndcec Elbano de Nuccio che dai social commenta: ‘Si va a votare. Senza se. Senza ma. Ora la parola passa ai colleghi, alla comunità professionale, alla democrazia dell’Ordine. Perché le idee si confrontano alla luce del sole e il futuro si decide con il voto, non nei corridoi’.
Cripto, incrocio dei dati fiscali
Al via l’incrocio dei dati per le criptoattività. Le Fiamme gialle accendono i riflettori sul periodo 2023-2025 e a fare da innesco per i controlli saranno le incongruenze tra quanto comunicato dai gestori delle cripto e le dichiarazioni dei redditi eventualmente prive dei quadri relativi al monitoraggio fiscale o dell’indicazione delle plusvalenze. I contribuenti che detengono criptoattività sono dunque destinati a confrontarsi, nei prossimi mesi, con un’intensificazione delle attività di controllo sulla corretta compliance delle dichiarazioni dei redditi. Ricordiamo che la legge di Bilancio 2023 ha apportato modifiche al sistema tributario, finalizzate ad ampliare il patrimonio informativo del Fisco. Dal 2023 è possibile procedere a un’analisi automatizzata e selettiva delle posizioni potenzialmente rilevanti ai fini fiscali.
Reati internazionali nella 231
Il decreto legislativo n. 211/2025 recepisce la direttiva Ue 2024/1226 e introduce un nuovo capo del Codice penale dedicato ai ‘Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea’. Previste nuove ipotesi di reato per le aziende che acquistano o vendono in Paesi extraUe. Questo impone un importante aggiornamento dei modelli 231. Tra le principali novità si segnala che gli importatori e gli esportatori che non rispettano i divieti possono ora incorrere in una sanzione penale di cui potrà essere ritenuta responsabile anche l’azienda. Le nuove misure rientrano, infatti, tra i reati presupposti del Dlgs 231/2001, rendendo indispensabile un aggiornamento dei modelli organizzativi e di gestione.
Minimum tax, continua il lavoro dell’Ocse per l’attuazione delle semplificazioni
L’accordo sul pacchetto “side-by-side” della Global minimum tax, che prevede l’esenzione per gli Stati Uniti, non chiude il Pillar 2 ma apre una nuova fase di lavoro. L’Ocse ha avviato un ampio programma su semplificazioni, chiarimenti tecnici e meccanismi di compliance per rendere operativa l’aliquota minima del 15%. Nel webinar dell’Inclusive Framework è stato ribadito l’impegno alla cooperazione fiscale internazionale e allo sviluppo di temi futuri. Rilevante il primo esperimento di prevenzione delle controversie fiscali, con l’Italia unico Paese ad aver introdotto un coordinamento reciproco, modello che l’Ocse vorrebbe estendere. Sul fronte delle semplificazioni sono previsti nuovi safe harbour e adattamenti di test come routine profits e de minimis.
L’Ires premiale corre in solitaria
L’Ires premiale non è stata coordinata con il nuovo iperammortamento. I beni che soddisfano i requisiti per accedere all’Ires premiale non coincidono con quelli che permetteranno di usufruire dell’iperammortamento. In particolare, ai fini del’Ires premiale non si potranno computare alcuni investimenti che potranno rilevare ai fini dell’iperammortamento. Per quest’ultima agevolazione la manovra 2026 ha aggiornato i precedenti elenchi dei beni materiali e immateriali agevolabili. Ai fini dell’iperammortamento, tuttavia, si dovrà fare riferimento ai nuovi allegati IV e V alla legge di Bilancio 2026 mentre ai fini Ires premiale si continuerà a far riferimento agli allegati A e B, annessi alla manovra 2017.
Conto termico 3.0, la Ue premia
Una delle novità introdotte dal Conto termico 3.0, entrato in vigore lo scorso 25 dicembre, rispetto alla precedente versione della misura è che i contributi per gli interventi di efficienza energetica, fino ad oggi riservati alla PA, sono estesi anche a soggetti privati che eseguono interventi su edifici appartenenti all’ambito terziario. E qualora si tratti di interventi che prevedono l’isolamento termico di pareti, la sostituzione di infissi e l’installazione di schermature solari, trova applicazione un contributo maggiorato del 10% nel caso in cui i componenti utilizzati siano prodotti nell’Unione europea. La misura incide anche sull’ammontare del contributo riconosciuto e si colloca nel più ampio contesto delle politiche di sostegno alle filiere produttive europee. Gli incentivi devono riguardare edifici esistenti dotati di impianti di climatizzazione invernale e devono rispettare i requisiti tecnici e prestazionali stabiliti negli allegati al decreto.
Novità fiscali
Regime transitorio opzionale per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazioni di servizi di logistica
Per contrastare l’evasione fiscale nei settori del trasporto, della movimentazione merci e servizi di logistica la legge di Bilancio 2025 ha introdotto alcune misure in materia di imposta sul valore aggiunto.
Il nuovo articolo 17, comma sesto, lettera a-quinquies del decreto Iva ha previsto che il meccanismo del reverse charge si applichi anche alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimento di merci e prestazioni di servizi di logistica. La misura non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di altri enti e società di cui all’art. 17-ter del medesimo decreto.
L’efficacia di questa misura è subordinata al rilascio da parte dell’Unione europea dell’autorizzazione di una misura di deroga. In attesa della piena operatività della disposizione descritta la manovra 2025 prevede un regime transitorio opzionale in forza del quale il versamento dell’Iva è ‘effettuato dal committente, in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta’.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/E del 18 dicembre 2025, analizza il regime transitorio opzionale e fornisce istruzioni operative agli Uffici al fine di garantire l’uniformità di azione.
Ambito applicativo del regime transitorio opzionale
Possono congiuntamente optare per il nuovo e temporaneo regime:
- le imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione di merci e servizi di logistica;
- i soggetti che, alle medesime imprese, forniscono prestazioni di servizi tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati.
Con l’adesione a tale regime, il prestatore e il committente si accordano affinché il pagamento dell’Iva gravante sui servizi sopra citati – resi in esecuzione di un contratto – sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, con la responsabilità solidale di entrambi.
L’opzione può essere esercitata a qualunque livello della catena di subappalto, a prescindere dall’opzione esercitata a monte.
Inoltre:
- la fattura è emessa dal prestatore (o dal subappaltatore) ai sensi dell’art. 21 del decreto Iva; tale documento deve indicare, oltre all’imponibile, anche l’aliquota e l’ammontare dell’imposta, con l’annotazione ‘Opzione Iva a carico del committente ex art. 1, comma 59, legge n. 207 del 2024’;
- l’imposta è versata dal committente con modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il giorno sedici del mese successivo alla data di emissione della fattura.
Ambito soggettivo
Facendo ricorso alla classificazione Ateco 2025, sezione H-TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO è possibile individuare le imprese committenti che svolgono attività di trasporto, di movimentazione merci e di logistica.
In presenza di una catena di subfornitura, anche i soggetti subappaltanti, nella loro veste di committenti, devono svolgere attività che rientrano nei codici Ateco dei settori di attività interessati dalla norma.
Qualora il committente (o il subappaltante) svolga un’attività rientrante nei medesimi codici ATECO, ma la stessa non sia stata comunicata ai sensi dell’art. 35 del decreto Iva, il committente (o il subappaltante) può optare per il regime transitorio, fermo restando l’obbligo di procedere all’adeguamento del codice attività secondo la classificazione ATECO 2025. Nel caso in cui, invece, il contribuente abbia già comunicato lo svolgimento di un’attività rientrante nel campo di applicazione della disciplina in oggetto, il medesimo non è tenuto a presentare la variazione dati di cui al citato art. 35.
L’opzione per il regime transitorio non può essere esercitata dal committente (o dal subappaltante) che svolga attività rientranti nei codici ATECO identificativi dei servizi di trasporto di persone.
Durata e variazione dell’opzione
L’opzione per il regime transitorio esercitata congiuntamente dal prestatore e dal committente ha durata triennale e va comunicata all’Agenzia delle Entrate con apposito modello. A decorrere dal 30 luglio 2025 la comunicazione è presentata dal committente alle Entrate esclusivamente online o tramite intermediario.
L’opzione riguarda le prestazioni di servizi rese in esecuzione dei contratti o dei rapporti negoziali specificamente comunicati nell’apposito modello e non deve intendersi genericamente riferita a tutti i rapporti intercorrenti tra committente e prestatore, potendo la stessa essere esercitata anche solo per alcuni dei contratti stipulati tra le anzidette parti.
Il committente è tenuto a comunicare i dati relativi al contratto per il quale è esercitata l’opzione per il pagamento dell’Iva da parte del committente in nome e per conto del prestatore. In presenza di più contratti tra le stesse parti è possibile presentare una sola comunicazione compilando più moduli per indicare i dati relativi a ciascun contratto stipulato.
L’opzione si considera esercitata alla data di trasmissione della comunicazione. Tale data rappresenta il momento a partire dal quale il committente versa in nome e per conto del prestatore l’Iva gravante sui servizi resi da tale soggetto.
L’opzione per il regime transitorio in esame non è revocabile; inoltre, è consentito l’invio di comunicazioni correttive solo per sanare eventuali errori riguardanti comunicazioni precedentemente trasmesse.
Recupero dell’imposta non dovuta nell’ambito del regime opzionale
Ai sensi dell’art. 1, comma 62, della legge di Bilancio 2025, nel caso in cui l’imposta risulti non dovuta, si applicano le disposizioni del comma 2 dell’art. 30-ter del Dpr n. 633/1972 e il diritto al rimborso spetta al committente a condizione che esso dimostri l’effettivo versamento dell’imposta.
Il comma 3 del medesimo art. 30-ter dispone che la restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.
L’applicazione dell’art. 30-ter, comma 2, del decreto Iva comporta che:
- il committente, in qualità di soggetto tenuto al versamento dell’imposta in nome e per conto del prestatore, chiede all’Erario la restituzione della maggior imposta detratta, disconosciuta e versata in seguito all’accertamento divenuto definitivo; il diritto al rimborso spetta a condizione che il committente dimostri l’effettivo versamento dell’imposta;
- considerato che il prestatore non incassa né versa l’imposta all’Erario, la domanda di restituzione è presentata dal committente entro il termine di due anni dal momento in cui l’accertamento è divenuto definitivo per avvenuto pagamento.
Nel caso in cui il prestatore emetta una nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del decreto Iva, il committente deve rettificare l’Iva per l’importo evidenziato nella nota di variazione e in capo allo stesso si origina un credito Iva che può essere recuperato mediante un’istanza di rimborso di cui all’art. 30-ter, comma 1, del decreto Iva.
Rapporti con il regime degli autotrasportatori
L’opzione per il regime transitorio non comporta il venir meno del regime degli autotrasportatori di cui all’art. 74, quarto comma, del decreto Iva, ben potendo i due regimi coesistere in capo allo stesso soggetto.
L’autotrasportatore che opera nell’ambito del regime degli autotrasportatori, qualora abbia aderito al regime opzionale in qualità di committente, è tenuto a:
- registrare le fatture ricevute nel registro ‘Iva acquisti’ facendole confluire nella propria liquidazione Iva trimestrale;
- versare l’Iva in nome e per conto del prestatore con modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il giorno sedici del mese successivo alla data di emissione della fattura.
Clausola di salvaguardia
Agli Uffici il compito di valutare, caso per caso, la non applicabilità delle sanzioni, qualora riscontrino condizioni di obiettiva incertezza in relazione a comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla pubblicazione della presente circolare.
Ravvedimento anni pregressi – Versamento dell’imposta sostitutiva – Soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale
I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che nel biennio 2025-2026 hanno aderito o aderiranno al concordato preventivo biennale possono adottare il regime di ravvedimento, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Per consentire il versamento dell’imposta sostitutiva in parola, mediante mod. F24, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 72/E del 18 dicembre 2025, ha istituito i seguenti codici tributo:
- ‘4089’ denominato ‘Ravvedimento anni pregressi di cui all’art. 12-ter del decreto legge 17 giugno 2025 n. 84 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Soggetti persone fisiche che hanno aderito al CPB’;
- ‘4090’ denominato ‘Ravvedimento anni pregressi di cui all’art. 12-ter del decreto legge 17 giugno 2025 n. 84 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno aderito al CPB’;
- ‘4091’ denominato ‘Ravvedimento anni pregressi di cui all’art. 12-ter del decreto legge 17 giugno 2025 n. 84 – Imposta sostitutiva dell’IRAP – Soggetti che hanno aderito al CPB’;
Codici tributo per il versamento del Prelievo erariale unico di cui all’art. 39 Dl n. 269/2003 – Compilazione campo ‘codice identificativo’
Nel 2007 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite il modello ‘F24 Accise’, del Prelievo erariale unico di cui all’articolo 39, commi 13 e 13-bis del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 71/E del 18 dicembre 2025, chiarisce come va compilato il campo ‘codice identificativo’ nel modello ‘F24 Accise’ quando i concessionari effettuano i versamenti relativi al Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento.
La direzione Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha richiesto ai concessionari, per i codici tributo interessati, la compilazione del campo ‘codice identificativo’ nella sezione ‘Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione’ del modello ‘F24 Accise’.
I codici tributo interessati sono compresi nella forchetta che inizia dal ‘5155’ e termina al 5172’.
Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 36-bis Dpr 600/1973 o dell’art. 54-bis Dpr 633/1972
Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 36-bis del Dpr n. 600/1973 o dell’art. 54-bis del Dpr n. 633/1973, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 70/E del 18 dicembre 2025, ha istituito una serie di codici tributi.
I nuovi codici tributo sono utilizzabili nei casi in cui il contribuente, destinatario delle predette comunicazioni, non intenda versare l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota.
In tal caso è necessario predisporre un modello F24 nel quale i codici tributo sono esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importi a debito versati’, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento reperibili all’interno delle citate comunicazioni.
Rinnovazione di ipoteca – Predisposizione della nota per l’esecuzione della formalità nei registri immobiliari in caso di intervenute modifiche nei soggetti o nei beni
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 69/E del 17 dicembre 2025, è intervenuta sulle formalità di rinnovazione delle ipoteche nei registri immobiliari e ha fornito indicazioni sulla corretta modalità di redazione delle note di iscrizione in rinnovazione delle ipoteche, rispetto alla situazione esistente al momento dell’iscrizione originaria, soprattutto quando siano intervenute modifiche nel lato soggettivo o oggettivo.
Incertezze hanno riguardato anche le modalità di pagamento dei tributi dovuti per il rilascio di copie della originaria nota di iscrizione da presentare, in luogo del titolo, per la richiesta della formalità di rinnovazione.
L’attuale contesto, caratterizzato da una durata dei mutui spesso elevata ben oltre i venti anni, ha reso sempre più frequente la necessità di rinnovare le iscrizioni ipotecarie nei registri immobiliari. La rinnovazione, disciplinata dall’articolo 2850 c.c., produce una proroga degli effetti dell’ipoteca originariamente iscritta. Proprio in merito alla rinnovazione delle ipoteche nei registri immobiliari sono emerse alcune difformità di comportamento delle conservatorie. L’auspicio è quello che si arrivi ad adottare una procedura ‘standardizzata’ che garantisca maggiore uniformità degli uffici.
La corretta modalità di redazione delle note di iscrizione in rinnovazione è il punto centrale soprattutto quando, rispetto all’iscrizione originaria, siano intervenute modifiche soggettive, come il subentro di nuovi soggetti, per atto inter vivos o mortis causa oppure modificazioni soggettive nel lato creditorio. A rilevare anche i mutamenti che concernono gli immobili dell’ipoteca soggetta a rinnovazione, come le modifiche nella identificazione catastale dei beni ipotecati o la liberazione parziale dei beni dal gravame della garanzia.
La nota di iscrizione in rinnovazione va redatta scrupolosamente affinché rifletta la nuova realtà ed eviti disallineamenti che potrebbero condizionare negativamente le esigenze di una chiara e compiuta pubblicità.
Le modalità di pagamento dei tributi per il rilascio di copie rappresentano un altro motivo di frizione. La legge consente che la copia della nota originaria di iscrizione sostituisca il titolo nella richiesta di rinnovazione, ma le procedure di rilascio non sempre sono chiare e uniformi come pure le opzioni di pagamento.
Proprio per questo motivo l’Agenzia delle Entrate ha voluto fornire indicazioni precise agli operatori e promuovere buone pratiche per uniformare le prassi operative.
In particolare, per le modifiche dei titolari degli immobili ipotecati, la nota di iscrizione in rinnovazione dovrà riportare sia i soggetti originari sia quelli eventualmente subentrati. Nel caso di modifiche intervenute dal lato soggettivo creditorio, la rinnovazione potrà validamente eseguirsi con l’indicazione dell’originario creditore, ma, per una pubblicità più aderente alla realtà, potrà eseguirsi anche nei confronti del nuovo creditore; analogamente potrà operarsi nel caso di sopravvenute modifiche relative agli immobili ipotecati.
Da ultimo, la risoluzione fornisce chiarimenti sulle modalità di pagamento dei tributi per il rilascio di copia da presentare in luogo del titolo per ottenere la rinnovazione. A far data dal 1°luglio 2017 è utilizzabile il modello ‘F24 Versamenti con elementi identificativi’ (F24 elide) per il pagamento di imposte e tasse per i servizi ipotecari e catastali ma anche per il rilascio di certificati, copie e attestazioni.
Il nuovo regime transfrontaliero di franchigia in materia di imposta sul valore aggiunto
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/E del 16 dicembre 2025, ha esaminato le novità introdotte dal decreto legislativo 13 novembre 2024 n. 180 in merito al regime frontaliero di franchigia in materia di imposta sul valore aggiunto.
Il decreto in parola consente a coloro che sono stabiliti all’interno della Ue di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi in altri Paesi membri senza applicazione dell’Iva e senza diritto alla detrazione. Previsti, inoltre, adempimenti amministrativi semplificati.
Il nuovo regime transfrontaliero può essere adottato dai soggetti che risultano stabiliti in un determinato Stato membro dell’Unione europea, risultando irrilevanti eventuali identificazioni in altri Stati membri diversi da quello di stabilimento. Non possono, invece, aderire al regime di franchigia transfrontaliero i soggetti stabiliti al di fuori della Ue, anche qualora tali soggetti operino attraverso stabili organizzazioni esistenti in uno o più Paesi membri.
Il soggetto passivo che ha esercitato l’opzione per l’applicazione del regime di franchigia deve applicare tale regime in relazione a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in quello Stato. Non è possibile applicare nel medesimo Stato il regime di franchigia per alcune operazioni attive, assoggettandone altre al regime ordinario; il contribuente può, invece, scegliere di operare in regime di franchigia in alcuni Stati membri e di identificarsi in altri per effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi, applicando le regole ordinarie.
Il soggetto passivo che intende applicare il regime di franchigia in altri Stati deve chiedere l’autorizzazione al proprio Stato di stabilimento attraverso un’apposita procedura che prevede l’interlocuzione dello Stato di stabilimento con gli Stati di esenzione al fine di verificare che il soggetto sia in possesso dei requisiti per aderire al regime stesso.
Dalla norma emerge che i soggetti passivi che aderiscono al regime di franchigia transfrontaliero:
- non esercitano la rivalsa dell’Iva, con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio della Ue;
- non hanno diritto alla detrazione dell’imposta relativa ad acquisti di beni e servizi afferenti alle operazioni attive in franchigia;
- devono rispettare il requisito di un volume d’affari annuo non superiore alle due diverse soglie di 100.000 euro e di 85.000 euro. In primo luogo deve essere rispettata la soglia massima di 100.000 euro di volume d’affari complessivo nella Ue. In secondo luogo devono essere rispettate le specifiche soglie di volume d’affari fissate da ciascuno Stato membro di esenzione per le operazioni ivi effettuate.
Il regime in parola è riservato ai soggetti stabiliti nell’Unione europea. Nell’ambito di tale regime l’Italia può rivestire un ruolo di:
- Stato di stabilimento;
- Stato di esenzione.
L’art. 70-terdecies del decreto Iva al comma 2 stabilisce che il regime di franchigia transfrontaliero non si applica:
- alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti in un altro Paese membro;
- alle cessioni di beni e prestazioni di servizi escluse dallo Stato di esenzione.
Ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime di franchigia risulta fondamentale la determinazione del volume d’affari annuo complessivo nell’Unione europea (massimo 100.000 euro) e del volume d’affari annuo realizzato in ciascun Paese membro.
Alla determinazione del volume d’affari imputabile a ciascun Stato membro concorrono tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo, territorialmente rilevanti in ogni Stato. In Italia, ad esempio, rilevano: le cessioni nazionali di beni e servizi rese nel territorio dello Stato; le esportazioni di beni dall’Italia verso un Paese terzo; le cessioni intra-Ue di beni trasportati o spediti dall’Italia in un altro Paese membro.
Concorrono, inoltre, alla formazione del volume d’affari in Italia le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti dall’Italia in un altro Stato membro a soggetti privati, qualora l’ammontare complessivo delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nella Ue non abbia superato 10.000 euro e il cedente non abbia optato per l’imposizione nello Stato di destinazione.
Alla determinazione della soglia non concorrono:
- le cessioni di beni d’investimento materiali o immateriali;
- le operazioni esenti.
I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato possono accedere al regime di franchigia transfrontaliero a patto che:
- siano rispettati gli adempimenti procedurali: il soggetto passivo deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate una ‘comunicazione preventiva’ di ammissione al regime con cui si chiede l’attribuzione del codice identificativo EX;
- siano verificati i requisiti stabiliti dallo Stato membro di esenzione: il soggetto passivo non deve aver superato la soglia annua di volume d’affari stabilita ai fini dell’applicazione del regime;
- sia rispettato il requisito unionale: il soggetto passivo deve aver realizzato all’interno dell’Unione europea un volume d’affari complessivo annuo non superiore a 100 mila euro.
Non possono invece accedere al regime in parola le stabili organizzazioni in Italia di soggetti stabiliti in altri Stati membri, nonché i soggetti passivi non stabiliti in Italia che siano identificati ai fini dell’Iva. Precluso l’accesso anche a stabili organizzazioni in Italia di soggetti stabiliti fuori dell’Unione europea.
I soggetti passivi stabiliti in Italia che intendono accedere al regime transfrontaliero devono inoltrare, mediante procedura web, una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, chiamata a valutare l’istanza. Il decreto Iva all’articolo 70-terdecies elenca dati e informazioni che il soggetto richiedente è tenuto a indicare nella comunicazione preventiva. Si tratta di una comunicazione, per ogni trimestre dell’anno civile, nella quale va comunicato l’ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in Italia e in ognuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati membri diversi da quelli di esenzione.
L’inosservanza del termine di presentazione della comunicazione è punibile con una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
Entro tre anni dalla scadenza relativa al trimestre civile di riferimento, è consentito presentare una comunicazione trimestrale ‘correttiva’ di quella in precedenza trasmessa, esclusivamente nei seguenti casi:
- correzione di errori od omissioni della comunicazione originaria;
- venir meno, in tutto in parte, di alcune delle operazioni effettuate in tale trimestre civile.
La comunicazione che sostituisce la precedente deve riportare, oltre al dato modificato, anche tutte le altre informazioni già in precedenza trasmesse. Se sono presentate più comunicazioni riferite al medesimo trimestre civile, l’ultima sostituisce le precedenti.
I soggetti stabiliti in altri Stati membri della Ue applicano il regime di franchigia in Italia alle stesse condizioni dei soggetti stabiliti in Italia per l’adesione al regime forfetario. Solo le persone fisiche soggetti passivi d’imposta sono ammesse al regime transfrontaliero in Italia. L’accesso richiede il rispetto del volume d’affari annuo di 85.000 euro o della soglia inferiore prevista dalla legge di Stabilità 2015. Per i soggetti già identificati in Italia, il numero di partita Iva italiano viene cessato per quanto concerne le operazioni attive effettuate in Italia in regime di franchigia. Ciò non vale per gli adempimenti degli obblighi derivanti da operazioni per cui il soggetto stesso sia debitore d’imposta.
La cessazione del regime di franchigia può essere ‘volontaria’ o ‘obbligatoria’, ciascuno con effetti e decorrenze diverse.
Con un aggiornamento della comunicazione preventiva il soggetto passivo Iva stabilito in Italia informa l’Agenzia delle Entrate che non intende più avvalersi del regime in uno o più Stati membri di esenzione. Se il soggetto passivo continua ad avvalersi del regime di franchigia transfrontaliero in altri Stati membri, diversi da quelli per i quali ha comunicato la volontà di fuoriuscire dal regime, lo stesso deve continuare a inviare le comunicazioni trimestrali nello Stato o negli Stati membri nei quali non si avvale più del regime.
La cessazione obbligatoria dal regime di franchigia transfrontaliero si verifica qualora il soggetto passivo stabilito in Italia abbia superato la soglia nazionale di volume d’affari annuo prevista da tale Stato per l’applicazione della franchigia, oppure quando lo Stato di esenzione abbia comunicato che nel suo territorio sono venute meno le condizioni per l’applicazione del regime di franchigia.
Avvisi
LISTE CANDIDATI ELEZIONI CONSIGLIO DELL’ORDINE, COLLEGIO DEI REVISORI E CPO DEL 15-16 GENNAIO 2026
In allegato l’elenco dei candidati alle elezioni del Consiglio dell’Ordine, Collegio dei Revisori e CPO
Avviso pubblico per l’aggiornamento e nuove iscrizioni nell’Elenco Regionale dei Revisori Legali dei Conti degli Enti Locali per l’anno 2026
Desideriamo comunicarVi che a decorrere dal 24 novembre 2025 è possibile presentare istanza per l’iscrizione nell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali anno 2026 della Regione Sardegna.
Le domande di aggiornamento o di nuova iscrizione nell’elenco dovranno essere presentate per via telematica, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il giorno 7 gennaio 2026.
In allegato l’avviso ricevuto con requisiti e modalità d’iscrizione.
AVVISO DI CONVOCAZIONE ELEZIONI CONSIGLIO DELL’ORDINE E COLLEGIO DEI REVISORI E CONVOCAZIONE ELEZIONI COMITATO PARI OPPORTUNITA’ CON RELATIVI ALLEGATI
Si inoltrano, in allegato, gli avvisi di convocazione per l’elezione del Consiglio dell’Ordine, del Collegio dei Revisori e del Comitato Pari Opportunità con i relativi allegati.
Piattaforma PagoPA
“Si comunica che, come stabilito dal DL n. 76 del 16 luglio u.s. (Decreto semplificazioni), l’Ordine è obbligato all’utilizzo della piattaforma PagoPA per la riscossione dei pagamenti effettuati da soggetti terzi, che siano essi iscritti all’Ordine, privati o società, inerenti tutti i servizi erogati.
Per generare qualsiasi avviso di pagamento relativo ai nostri servizi (nuove iscrizioni Albo e Tirocinio, diritti di segreteria, corsi di formazione) è sufficiente cliccare sul logo PagoPA che trovate sulla sinistra dell’home page del sito e seguire le istruzioni.”
QUOTA ANNUALE D’ISCRIZIONE – MODALITÀ PAGOPA
Si ricorda che l’Ordine ha l’obbligo di aderire alla normativa prevista per la riscossione dei tributi e pagamenti, con le modalità denominate pagoPA.
Pertanto il versamento della quota annuale dovuta dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il sistema di pagamento PagoPa
Riceverete a breve l’avviso di pagamento e le relative istruzioni tecniche sulle varie procedure di pagamento.
Si comunica altresì che la scadenza del versamento è prevista per il 31 marzo 2024.
Le quote sono così ripartite:
Iscritti all’Albo con età inferiore ai 36 anni: Euro 280,00
Iscritti all’Albo con età superiore ai 36 anni: Euro 380,00
Iscritti all’Elenco Speciale: Euro 180,00
STP: Euro 450,00
DOCUMENTO “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”
In allegato il documento di studio “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”
LISTE CANDIDATI ELEZIONI CONSIGLIO DELL’ORDINE, COLLEGIO DEI REVISORI E CPO DEL 15-16 GENNAIO 2026
In allegato l’elenco dei candidati alle elezioni del Consiglio dell’Ordine, Collegio dei Revisori e CPO
Avviso pubblico per l’aggiornamento e nuove iscrizioni nell’Elenco Regionale dei Revisori Legali dei Conti degli Enti Locali per l’anno 2026
Desideriamo comunicarVi che a decorrere dal 24 novembre 2025 è possibile presentare istanza per l’iscrizione nell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali anno 2026 della Regione Sardegna.
Le domande di aggiornamento o di nuova iscrizione nell’elenco dovranno essere presentate per via telematica, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il giorno 7 gennaio 2026.
In allegato l’avviso ricevuto con requisiti e modalità d’iscrizione.
AVVISO DI CONVOCAZIONE ELEZIONI CONSIGLIO DELL’ORDINE E COLLEGIO DEI REVISORI E CONVOCAZIONE ELEZIONI COMITATO PARI OPPORTUNITA’ CON RELATIVI ALLEGATI
Si inoltrano, in allegato, gli avvisi di convocazione per l’elezione del Consiglio dell’Ordine, del Collegio dei Revisori e del Comitato Pari Opportunità con i relativi allegati.
Piattaforma PagoPA
“Si comunica che, come stabilito dal DL n. 76 del 16 luglio u.s. (Decreto semplificazioni), l’Ordine è obbligato all’utilizzo della piattaforma PagoPA per la riscossione dei pagamenti effettuati da soggetti terzi, che siano essi iscritti all’Ordine, privati o società, inerenti tutti i servizi erogati.
Per generare qualsiasi avviso di pagamento relativo ai nostri servizi (nuove iscrizioni Albo e Tirocinio, diritti di segreteria, corsi di formazione) è sufficiente cliccare sul logo PagoPA che trovate sulla sinistra dell’home page del sito e seguire le istruzioni.”
QUOTA ANNUALE D’ISCRIZIONE – MODALITÀ PAGOPA
Si ricorda che l’Ordine ha l’obbligo di aderire alla normativa prevista per la riscossione dei tributi e pagamenti, con le modalità denominate pagoPA.
Pertanto il versamento della quota annuale dovuta dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il sistema di pagamento PagoPa
Riceverete a breve l’avviso di pagamento e le relative istruzioni tecniche sulle varie procedure di pagamento.
Si comunica altresì che la scadenza del versamento è prevista per il 31 marzo 2024.
Le quote sono così ripartite:
Iscritti all’Albo con età inferiore ai 36 anni: Euro 280,00
Iscritti all’Albo con età superiore ai 36 anni: Euro 380,00
Iscritti all’Elenco Speciale: Euro 180,00
STP: Euro 450,00
DOCUMENTO “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”
In allegato il documento di studio “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”