In Primo Piano
Scadenze fiscali
01 Apr 2024 (6)
1) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
2) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
3) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
4) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
5) Presentazione modello EAS
6) Erogazioni liberali per la realizzazione di "progetti culturali": Comunicazione del MIBAC dell'elenco nominativo dei soggetti che hanno effettuato le elargizioni in denaro e del relativo ammontare
09 Apr 2024 (2)
1) Esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché agenzie di viaggio e turismo che effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva: Comunicazione analitica delle operazioni in contanti legate al turismo
2) Enti del terzo settore, Onlus, associazioni sportive dilettantistiche: presentazione istanza di ammissione al beneficio del cinque per mille
14 Apr 2024 (2)
1) Soggetti IVA: adempimenti contabili
2) ASD, Pro-loco e altre associazioni: adempimenti contabili
15 Apr 2024 (44)
1) Versamento imposta sugli intrattenimenti
2) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
3) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
4) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
5) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
6) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
7) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
23) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
24) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
25) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
26) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
27) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
31) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
32) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo
34) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
35) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
36) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
37) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento saldo IVA 2023
38) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
39) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
40) Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
41) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
42) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
43) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
44) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
21 Apr 2024 (2)
1) Regime speciale IVA MOSS: Trasmissione telematica della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta.
2) Esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché agenzie di viaggio e turismo che non effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva: Comunicazione analitica delle operazioni in contanti legate al turismo
29 Apr 2024 (1)
1) Regime speciale IVA OSS: Trasmissione telematica della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta.
Rassegna Stampa
Patto biennale fiscale, 10 nodi da sciogliere in attesa del software
Il concordato preventivo biennale dovrà contribuire a finanziare la riduzione delle imposte. Il suo successo si misurerà sul numero dei contribuenti che accetteranno il reddito proposto dal Fisco per il biennio 2024-2025. E sul volume aggregato di questo reddito, dal quale dovrà derivare un maggior reddito per le casse dello Stato. I potenziali interessati sono oltre 4,5 milioni. La cornice normativa del concordato è fissata dal Dlgs n. 13/2024. E i modelli dichiarativi approvati dall’Agenzia delle Entrate per l’anno 2024 hanno fatto spazio alle caselle per aderire al patto ma mancano elementi fondamentali. Per i commercialisti e gli altri professionisti ci sono almeno 10 nodi applicativi da sciogliere. Dal calcolo dei debiti tributari o previdenziali che inibiscono l’accesso al concordato preventivo biennale fino alle criticità nella gestione delle perdite su crediti. Per i contribuenti, invece, tutto dipenderà dal quantum del maggior reddito che il Fisco proporrà e dai ‘vantaggi percepiti’ a livello di controlli in caso di adesione.
Liti fiscali, +38% a marzo Obiettivi Pnrr tutti i salita
Il dato non può essere ignorato: fra il 1°gennaio e il 31 marzo le nuove liti tributarie in prima istanza sono aumentate del 38%. Ci sono Corti di giustizia tributaria che hanno registrato un’impennata del 165%, come le Marche. E tutte le corti italiane attestano aumenti non inferiori al 25%, con l’unica eccezione della Sicilia che evidenzia solo un +6%. Cosa c’è dietro questo aumento? Secondo gli osservatori, le misure deflattive varate dalla legge 130 del Governo Draghi e quella prevista dalla manovra 2023 del Governo Meloni, non solo non hanno prodotto risultati, ma anzi sono riuscite ad aggravare la situazione. Il problema è che le definizioni agevolate delle liti non hanno riscosso successo tra i contribuenti per scarsa convenienza. E così, trascorsi gli 11 mesi di sospensione dei termini di impugnazione previsti per le liti ‘definibili’, sono partiti in massa i ricorsi.
Imposte immediate o differite sul trust istituito per testamento
La bozza di decreto legge delegato di riforma dell’imposta di donazione e successione contiene novità di sicuro impatto sul trust testamentario, che potrà essere usato con maggiore sicurezza per pianificare la fiscalità della successione. La bozza di riforma dell’imposta di donazione introduce una rilevante novità in ordine alla fiscalità del trust: resta centrale l’attuale regola secondo cui l’apporto di beni al trust non è fiscalmente rilevante, in quanto il momento di applicazione dell’imposta è quello nel quale il trustee attribuisce ai beneficiari il patrimonio del trust: tuttavia sarà possibile pagare l’imposta nel momento di dotazione del trust, con l’effetto di defiscalizzare completamente qualsiasi attribuzione che il trustee in futuro faccia ai beneficiari.(Ved. anche Italia Oggi: ‘Trust, contribuenti a un bivio’ – pag. 5)
Annualità e tipi di infrazione: i limiti del ravvedimento speciale
Le recenti modifiche normative sul ravvedimento speciale hanno implicazioni procedurali rilevanti. Il Dl 132/2023 ha esteso il termine per il ravvedimento speciale fino al 20 dicembre 2023 per coloro che non lo avevano eseguito entro il 30 settembre dello stesso anno. Successivamente, il Milleproroghe (Dl 215/2023, in sede di conversione) ha esteso le disposizioni della legge di Bilancio 2023 anche alle violazioni relative al periodo fino al 2022, con scadenza per il perfezionamento entro il 31 maggio 2024. Il riferimento alle disposizioni dell’articolo 21 del Dl 34/2023 definisce il campo d’azione del ravvedimento speciale, incluso per condotte che non inficiano l’infedeltà dichiarativa. L’interpretazione delle disposizioni richiede una lettura coordinata per comprendere le possibilità di ravvedimento speciale anche per violazioni precedenti, mantenendo la condizione che la dichiarazione sia stata regolarmente presentata. Non c’è ragione di vietare che per lo stesso periodo di imposta il contribuente possa provvedere ora a regolarizzare un’altra violazione prodromica, anche se entrambe determinano l’infedeltà della medesima dichiarazione.
Ebitda, aggiustamenti di calcolo nelle operazioni di acquisizione
Con un documento di ricerca pubblicato lo scorso marzo il Consiglio Nazionale dei Commercialisti fornisce indicazioni sul calcolo dell’Ebitda, fondamentale per valutare le performance aziendali, partendo dallo schema di conto economico previsto dal Codice Civile. L’Ebitda, che non comprende gli ammortamenti, rappresenta il margine reddituale derivante dalla gestione operativa, ma il suo calcolo varia a seconda degli scopi: operativo o negoziale. Nel calcolo negoziale, vengono esclusi canoni di leasing, elementi non ricorrenti, costi correlati non in linea con il mercato e altre componenti non rappresentative dell’Ebitda normale. Anche gli accantonamenti, come per il Tfr, richiedono un’analisi specifica: alcuni possono essere esclusi dall’Ebitda se non rappresentano perdite ricorrenti. La decisione sull’inclusione o meno dell’accantonamento Tfr nell’Ebitda deve essere coerente con la determinazione della posizione finanziaria netta, per evitare il c.d. ‘double counting’.
Iva non versata in serie dal fornitore: il committente salva la detrazione
Tre sentenze della Corte di giustizia tributaria della Lombardia sostengono che la ripetuta violazione degli obblighi di versamento Iva da parte del fornitore di beni o servizi, di per sé non può mai giustificare il diniego del diritto alla detrazione dell’imposta da parte del committente/cessionario. E questo in quanto l’omesso versamento dell’Iva non può essere messo sullo stesso piano della frode, tanto più laddove l’ufficio non abbia dato prova dell’assenza di buona fede in capo al contribuente. La questione riguarda una società che aveva commissionato delle prestazioni di trasporto. La società fornitrice si sarebbe resa responsabile di reiterate violazioni dell’obbligo di versamento dell’Iva. L’ufficio contestava la detrazione dell’Iva effettuata dal committente, in quanto asseritamente eseguita in frode alla legge.
Spese di lite, la condanna dell’ufficio deve rispettare i parametri di legge
La Cgt dell’Emilia Romagna, con la sentenza n. 289/10/2024, ha stabilito che le spese legali devono essere commisurate ai previsti parametri. È censurabile, pertanto, la sentenza di primo grado che, accogliendo il ricorso del contribuente, dispone la condanna dell’ufficio al pagamento degli oneri legali per importi inferiori a quelli previsti dal decreto ministeriale 55/2014. Il Collegio evidenzia che la contribuente aveva chiesto sin dal ricorso introduttivo l’applicazione dei parametri di legge stabiliti dal Dm n.55/2014. La Ctp ha invece disatteso tale richiesta, liquidando un importo di gran lunga inferiore senza indicare i motivi. In accoglimento dell’appello incidentale, l’ufficio è stato condannato al pagamento delle spese legali per il primo grado, oltre al rimborso del contributo unificato ed agli oneri di legge. Sempre l’ufficio è stato condannato al rimborso delle spese del secondo grado, oltre al contributo unificato e agli oneri di legge.
Mutualità, ristorni e ingresso di soci: i test per i sindaci delle cooperative
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con il documento del 28 marzo scorso, fornisce linee guida per la relazione del collegio sindacale alle assemblee dei soci delle cooperative. Il collegio sindacale deve rendere conto delle attività di verifica, in particolare per quanto riguarda il perseguimento dello scopo mutualistico e l’effettiva prevalenza, se prevista. Deve essere valutata anche l’ammissione dei nuovi soci, garantendo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico. Il collegio sindacale deve riportare gli esiti della vigilanza cooperativa e verificare la conformità alla normativa dei criteri di riparto dei ristorni. Si sottolinea l’obbligo di nomina di una società di revisione in determinate condizioni e la necessità di verificare la conformità della relazione della società di revisione alla normativa. Altre informazioni che potrebbero essere incluse riguardano il prestito sociale, il rispetto della legge per le cooperative sociali e l’iscrizione agli albi e qualifiche pertinenti.
Recupero dell’Iva, ultimi giorni per le note di variazione 2023
Entro il prossimo 30 aprile va emessa la dichiarazione annuale per recuperare l’Iva in caso di riduzione della base imponibile o dell’imposta successivamente all’effettuazione dell’operazione. In questo documento può essere recuperata anche l’imposta per i documenti emessi entro il 31 dicembre 2023, mentre per quelli emessi tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2024 la detrazione va operata nelle corrispondenti liquidazioni periodiche o, al più tardi, nella dichiarazione 2025. La questione, legata all’interpretazione delle norme fiscali nazionali, riguarda principalmente i creditori delle procedure concorsuali. È l’art. 26 Dpr n. 633/1972 a disciplinare la rettifica in diminuzione, consentendo il recupero dell’Iva. Tuttavia, l’interpretazione delle Entrate solleva dubbi sulla coerenza della norma. La necessità di una revisione della legge delega n. 111 del 9 agosto 2023 è evidente per risolvere le incongruenze attuali. La possibilità di effettuare rettifiche tramite annotazioni nei registri fiscali, anziché aumentare gli acquisti detraibili, potrebbe offrire una soluzione più aderente alla natura della rettificazione in diminuzione.
Auto difesa pagata
Onorari spettanti all’avvocato. Anche il professionista che si difende da solo ha diritto alle spese in suo favore liquidate secondo le tariffe professionali. Onorari ai quali, inoltre, non si applica l’Iva, posto che l’assoggettamento all’imposta si pone in contrasto con la presunzione di gratuità che assiste tali prestazioni. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 7356 della sezione lavoro della Corte di cassazione, depositata il 19 marzo 2024. Il caso traeva origine da una causa di lavoro con la quale la Corte d’appello di Palermo aveva confermato il primo verdetto e condannato la soccombente al pagamento delle spese di lite a cui era stata aggiunta l’Iva.
Fisco light sui premi di risultato
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E del 7 marzo 2024, fornisce chiarimenti sul welfare e conferma che anche per il 2024 le nuove disposizioni fiscali riguardanti i premi di produttività e partecipazione agli utili beneficiano di una tassazione agevolata al 5% anziché al 10% per i lavoratori dipendenti. L’aliquota agevolata si applica a premi e utili legati a incrementi di produttività, redditività e qualità del lavoro, fino a un limite di 3.000 euro, estendendo il beneficio fiscale già in vigore nel 2023. I lavoratori beneficiari devono aver percepito un reddito da lavoro inferiore a 80.000 euro nell’anno precedente e possono optare per il pagamento in denaro o in natura, con esenzione fiscale e contributiva per le prestazioni sociali. La circolare illustra anche le nuove regole per il calcolo del fringe benefit sui prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti, ora basate sulla differenza tra gli interessi al tasso ufficiale di riferimento e quelli applicati al prestito.
La procura abbraccia più gradi
Con la sentenza n. 2626 dello scorso 2 aprile la Cgt di secondo grado della Sicilia ha stabilito che, se non è diversamente disposto, è valida anche in appello la procura conferita al difensore nel giudizio di primo grado. La frase ‘per il presente giudizio’, che solitamente ricorre nel rilascio della procura speciale, consente al difensore di poter proporre anche l’appello. Peraltro, nel processo tributario i vizi di procura possono essere sempre sanati. Il giudice, infatti, se rileva un’omissione o un vizio nell’incarico al difensore è tenuto ad assegnare alla parte un termine per regolarizzarli.
Alla confisca non si viene meno
Anche in fase esecutiva può essere disposta la confisca. Tuttavia, non è applicabile nei confronti degli eredi, quando il contribuente è deceduto. Questo perché gli eredi sono estranei al reato. A chiarirlo la Corte di cassazione, sezione penale, nella sentenza n. 9478 dello scorso 6 marzo nella quale i giudici hanno precisato che la dimenticanza del giudice non salva il contribuente, così che, nel caso di reati tributari, la confisca, anche nella forma per equivalente, può essere disposta dal giudice dell’esecuzione, secondo le previsioni dell’art. 676 c.p.p.. Respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Novità fiscali
Dlgs n. 1/2024 ‘Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari’ – Misure in materia di dichiarazioni fiscali
Il Decreto legislativo n. 1/2024 contiene misure che attuano principi e criteri direttivi dettati dalla delega fiscale. In particolare, il decreto Adempimenti attua le disposizioni della delega finalizzate a prevedere una revisione generale degli adempimenti tributari. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E dell’11 aprile 2024, ha fornito le istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l’uniformità di azione.
Le misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di dichiarazioni fiscali, previste dal decreto Adempimenti, sono esaminate nell’ambito dei seguenti paragrafi:
- semplificazioni a favore di persone fisiche non titolari di partita Iva;
- semplificazioni a favore dei titolari di partita Iva;
- semplificazioni a favore dei sostituti d’imposta;
- revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni.
SEMPLIFICAZIONI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE NON TITOLARI DI PARTITA IVA
Il decreto Adempimento introduce una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata in favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Da quest’anno l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti le informazioni in proprio possesso che possono essere modificate o confermate. Una volta definite dette informazioni saranno riportate automaticamente nel mod. 730, facilitando la compilazione della dichiarazione precompilata.
A partire dalle dichiarazioni presentate nel 2024, il decreto Adempimenti introduce novità sull’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo di presentazione del modello 730. A tutti i contribuenti non titolari di partita Iva viene estesa la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi semplificata, già ammessa per i titolari di reddito di lavoro dipendente assimilati.
L’articolo 20 del decreto Adempimenti estende l’ambito oggettivo delle informazioni oggetto di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti terzi, ai fini dell’elaborazione della precompilata. Al fine di incrementare le informazioni a disposizione del Fisco e di rendere più completa la dichiarazione precompilata, il decreto consente al Mef di individuare i termini e le modalità per la trasmissione telematica oltre che dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’Irpef, anche di quelli concernenti i redditi percepiti dai contribuenti.
SEMPLIFICAZIONI A FAVORE DEI TITOLARI DI PARTITA IVA
A partire dai modelli relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, il decreto Adempimenti dispone una progressiva eliminazione dai modelli di dichiarazione relativi all’imposta sui redditi, all’Irap e all’Iva delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta come pure delle informazioni acquisibili dall’Agenzia delle Entrate tramite i sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e di altre amministrazioni.
Sono progressivamente ridotte anche le informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi. Viene meno, pertanto, l’obbligo di indicare nella dichiarazione i crediti d’imposta per i quali la norma istitutiva riconosce, quale unica modalità di utilizzo, la compensazione orizzontale.
Sul tema dei crediti d’imposta l’articolo 13 del decreto Adempimenti stabilisce che per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022 il mancato riporto nei modelli dichiarativi delle informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici non comporta la decadenza dal beneficio. Ciò, a condizione che tali crediti d’imposta siano spettanti e che non costituiscano aiuti di Stato o aiuti de minimis.
SEMPLIFICAZIONI A FAVORE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA
L’intento di alleggerire l’onere dichiarativo investe anche i sostituti d’imposta che corrispondono compensi ai contribuenti che applicano il regime forfettario ovvero il regime fiscale di vantaggio. Dall’anno d’imposta 2024 i committenti dei predetti contribuenti sono esonerati dagli adempimenti in materia di certificazione unica. L’esonero dal rilascio, dalla sottoscrizione, consegna e trasmissione della CU non pregiudica la possibilità per le Entrate di disporre delle informazioni reddituali relative ai contribuenti forfetari, fornite fino all’anno d’imposta 2023 con la CU, in quanto tali dati sono reperibili, a decorrere dal 2024, con la fattura elettronica. Ricordiamo che dallo scorso 1°gennaio questa modalità di fatturazione è diventata obbligatoria per tutti i contribuenti indipendentemente dal regime fiscale adottato.
Anche ai soggetti obbligati a operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, il decreto Adempimenti consente di comunicare l’importo delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito, nonché gli altri eventuali elementi informativi. Tale nuova modalità di comunicazione trova applicazione a partire dai versamenti delle ritenute e trattenute relative alle dichiarazioni dell’anno d’imposta 2025. Possono avvalersi di tale strumento i sostituti d’imposta che, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione, hanno un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque.
REVISIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
L’articolo 11 del decreto Adempimenti ridefinisce i termini di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, di Irap e di dichiarazione dei sostituti d’imposta. Anche il decreto legislativo n. 13/2024 ha modificato i termini di presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
Scopo degli interventi normativi espressi è quello di anticipare il controllo delle dichiarazioni presentate e, di conseguenza, dell’erogazione di eventuali rimborsi richiesti. L’anticipo concerne pure i tempi per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate e la pubblicazione dei programmi informatici di ausilio alla trasmissione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA.
Considerato che le nuove scadenze entrano in vigore, per la generalità dei contribuenti, dal prossimo 2 maggio, il legislatore, con il decreto Adempimenti, ha previsto che i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, trasmettono la medesima entro i termini di presentazione previgenti. Per data che scade successivamente alla data del 2 maggio 2024 si intende quella di presentazione della dichiarazione in base alle disposizioni previgenti alle novelle in commento.
Per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 il Dlgs n. 13/2024 ha previsto che i termini di presentazione dei modelli Redditi e Irap sono posticipati rispetto ai termini stabiliti ‘a regime’ dal decreto Adempimenti:
- al 15 ottobre 2024, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir e dei soggetti passivi Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- al quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per la trasmissione telematica da parte dei soggetti passivi Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Solo per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi e Irap sono fissati dal Dlgs n. 13/2024 al:
- tra il 15 aprile e il 30 giugno 2025, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane Spa;
- tra il 15 aprile e il 30 settembre 2025, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir e dei soggetti passivi Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti passivi Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, i termini iniziali e di scadenza di presentazione delle dichiarazioni sono disciplinati ‘a regime’ secondo quanto previsto dal decreto Adempimenti. In particolare, i termini di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e Irap sono così ridefiniti:
- tra il 1°aprile e il 30 giugno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane Spa;
- tra il 1°aprile e il 30 giugno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir e dei soggetti passivi Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti passivi Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Per effetto del combinato disposto del Dlgs n. 13/2024 e del decreto Adempimenti, i periodi di presentazione, in via telematica, delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta (mod. 770) sono così ridefiniti:
- per l’anno d’imposta 2024, dal 15 aprile al 31 ottobre 2025;
- a decorrere dall’anno d’imposta 2025, dal 1°aprile al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento.
Le anzidette modifiche normative introducono, pertanto, anche per i sostituti d’imposta una decorrenza iniziale del termine di presentazione del mod. 770, confermando la data di scadenza al 31 ottobre.
Avvisi
Convocazione Assemblea per approvazione Conto Consuntivo 2023
In allegato la convocazione dell’Assemblea per approvazione Conto Consuntivo 2023
CONVENZIONE OPEN DOT COM 2023 – ODCEC DI TEMPIO PAUSANIA
In allegato la locandina con il dettaglio dei servizi e prodotti offerti e i relativi codici coupon per usufruire degli sconti riservati ai soli Iscritti all’Ordine.
Piattaforma PagoPA
“Si comunica che, come stabilito dal DL n. 76 del 16 luglio u.s. (Decreto semplificazioni), l’Ordine è obbligato all’utilizzo della piattaforma PagoPA per la riscossione dei pagamenti effettuati da soggetti terzi, che siano essi iscritti all’Ordine, privati o società, inerenti tutti i servizi erogati.
Per generare qualsiasi avviso di pagamento relativo ai nostri servizi (nuove iscrizioni Albo e Tirocinio, diritti di segreteria, corsi di formazione) è sufficiente cliccare sul logo PagoPA che trovate sulla sinistra dell’home page del sito e seguire le istruzioni.”
QUOTA ANNUALE D’ISCRIZIONE – MODALITÀ PAGOPA
Si ricorda che l’Ordine ha l’obbligo di aderire alla normativa prevista per la riscossione dei tributi e pagamenti, con le modalità denominate pagoPA.
Pertanto il versamento della quota annuale dovuta dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il sistema di pagamento PagoPa
Riceverete a breve l’avviso di pagamento e le relative istruzioni tecniche sulle varie procedure di pagamento.
Si comunica altresì che la scadenza del versamento è prevista per il 31 marzo 2023.
Le quote sono così ripartite:
Iscritti all’Albo con età inferiore ai 36 anni (nati dall’1/1/1988): Euro 280,00
Iscritti all’Albo con età superiore ai 36 anni: Euro 380,00
Iscritti all’Elenco Speciale: Euro 180,00
STP: Euro 450,00
AUDIZIONE IN SENATO DELLA PRESIDENTE DELL’ORDINE
Diseguito i link contenenti l’intervento della Presidente e il documento di studio presentato dal titolo “Le zone franche in Sardegna”:
https://www.senato.it/3677
https://www.senato.it/4621?video_evento=112301
DOCUMENTO “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”
In allegato il documento di studio “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”
Convocazione Assemblea per approvazione Conto Consuntivo 2023
In allegato la convocazione dell’Assemblea per approvazione Conto Consuntivo 2023
CONVENZIONE OPEN DOT COM 2023 – ODCEC DI TEMPIO PAUSANIA
In allegato la locandina con il dettaglio dei servizi e prodotti offerti e i relativi codici coupon per usufruire degli sconti riservati ai soli Iscritti all’Ordine.
Piattaforma PagoPA
“Si comunica che, come stabilito dal DL n. 76 del 16 luglio u.s. (Decreto semplificazioni), l’Ordine è obbligato all’utilizzo della piattaforma PagoPA per la riscossione dei pagamenti effettuati da soggetti terzi, che siano essi iscritti all’Ordine, privati o società, inerenti tutti i servizi erogati.
Per generare qualsiasi avviso di pagamento relativo ai nostri servizi (nuove iscrizioni Albo e Tirocinio, diritti di segreteria, corsi di formazione) è sufficiente cliccare sul logo PagoPA che trovate sulla sinistra dell’home page del sito e seguire le istruzioni.”
QUOTA ANNUALE D’ISCRIZIONE – MODALITÀ PAGOPA
Si ricorda che l’Ordine ha l’obbligo di aderire alla normativa prevista per la riscossione dei tributi e pagamenti, con le modalità denominate pagoPA.
Pertanto il versamento della quota annuale dovuta dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il sistema di pagamento PagoPa
Riceverete a breve l’avviso di pagamento e le relative istruzioni tecniche sulle varie procedure di pagamento.
Si comunica altresì che la scadenza del versamento è prevista per il 31 marzo 2023.
Le quote sono così ripartite:
Iscritti all’Albo con età inferiore ai 36 anni (nati dall’1/1/1988): Euro 280,00
Iscritti all’Albo con età superiore ai 36 anni: Euro 380,00
Iscritti all’Elenco Speciale: Euro 180,00
STP: Euro 450,00
AUDIZIONE IN SENATO DELLA PRESIDENTE DELL’ORDINE
Diseguito i link contenenti l’intervento della Presidente e il documento di studio presentato dal titolo “Le zone franche in Sardegna”:
https://www.senato.it/3677
https://www.senato.it/4621?video_evento=112301
DOCUMENTO “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”
In allegato il documento di studio “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”